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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 34 Bilanci intermedi – Contenuto di un bilancio intermedio

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Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;
b) un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;
c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;
d) un rendiconto finanziario dell’esercizio;
e) le note, che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;
f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-
40D dello IAS 1.

Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un’entità può utilizzare il titolo “prospetto di conto economico complessivo” piuttosto che “prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo”.

Per la tempestività dell’informazione, per i costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già riportate, all’entità può essere richiesto o essa può decidere volontariamente di fornire un’informativa intermedia più limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce che il contenuto minimo del bilancio intermedio deve includere prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.

Nulla nel presente Principio intende proibire a un’entità o scoraggiarla dal pubblicare, come bilancio intermedio, un’informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1), invece di prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Allo stesso modo, il presente Principio non proibisce a un’entità né la scoraggia dall’includere nel bilancio intermedio sintetico voci o note esplicative aggiuntive specifiche rispetto a quelle minime richieste nel presente Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al bilancio intermedio completo, e questo bilancio dovrebbe comprendere tutte le informazioni richieste dal presente Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16) oltre a quelle richieste dagli altri Principi.

 

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