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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 33 Utile per azione – Ambito di applicazione

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Società le cui azioni non sono negoziate sui mercati finanziari

4. Una società che non abbia azioni ordinarie né potenziali azioni ordinarie negoziate sui mercati finanziari, ma che fornisce informativa sull’utile per azione, deve calcolare e fornire informativa sull’utile per azione secondo quanto previsto dal presente Principio.

5. Una società che non abbia azioni ordinarie né potenziali azioni ordinarie negoziate sui mercati finanziari non è obbligata a fornire informativa sull’utile per azione. Tuttavia, qualora una società non obbligata a fornire l’informativa decidesse di indicare l’utile per azione, quest’ultimo deve essere determinato e presentato secondo quanto previsto dal presente Principio, affinché sia preservata la comparabilità delle informazioni contabili.

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