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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio – Definizioni

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11 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.
Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

a) disponibilità liquide;
b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
c) un diritto contrattuale:

i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità; o
ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità; o

d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

i) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o
ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

a) un’obbligazione contrattuale:

i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o
ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità; o

b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

i) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o
ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l’entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Anche per tale scopo gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.
Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività dell’entità dopo aver dedotto tutte le sue passività.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
Uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all’emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.

12 I termini indicati di seguito sono definiti nell’Appendice A dell’IFRS 9 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo specificato nello IAS 39 e nell’IFRS 9:

— costo ammortizzato dell’attività o passività finanziaria
— eliminazione contabile
— derivato
— criterio dell’interesse effettivo
— contratto di garanzia finanziaria
— passività finanziaria al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio
— impegno irrevocabile
— operazione programmata
— efficacia della copertura
— elemento coperto
— strumento di copertura
— posseduta per negoziazione
— acquisto o vendita standardizzato
— costi dell’operazione.

13 Nel presente Principio «contratto» e «contrattuale» si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l’accordo è reso esecutivo da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme differenti e non necessitano della forma scritta.

14 Nel presente Principio il termine «entità» include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti pubblici.

 

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