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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 27 Bilancio consolidato e separato – Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

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18 L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 ° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente l’IFRS 10,IFRS 11, l’IFRS 12 e lo IAS 28 (modificato nel 2011).

18A Entità d’investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27 ), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 5, 6, 17 e 18 e ha aggiunto i paragrafi 8A, 11A–11B, 16A e 18B– 18I. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d’investimento.

18B Se, alla data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d’investimento (che, ai fini del presente IFRS, è l’inizio dell’esercizio di riferimento per il quale tali modifiche sono applicate per la prima volta), una controllante conclude che è un’entità d’investimento, deve applicare i paragrafi 18C–18I alla propria partecipazione in una controllata.

18C Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al costo deve invece valutare tale partecipazione al fair value rilevato a conto economico come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L’entità d’investimento deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale e deve rettificare gli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra:

a) il precedente valore contabile della partecipazione; e
b) il fair value della partecipazione dell’investitore nella controllata.

18D Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve continuare a valutare tale partecipazione al fair value. L’importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale.

18E Alla data di applicazione iniziale, un’entità d’investimento non deve apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di un’interessenza in una controllata che aveva precedentemente stabilito di valutare al fair value rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9, come consentito dal paragrafo 10.

18F Prima della data di adozione dell’IFRS 13 Valutazione del fair value, un’entità d’investimento deve utilizzare gli importi relativi al fair value precedentemente comunicati agli investitori o alla direzione aziendale, se tali importi costituiscono l’ammontare al quale l’investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

18G Se la valutazione di un investimento in una controllata in conformità ai paragrafi 18C–18F non risulta fattibile (secondo la definizione dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori), un’entità d’investimento deve applicare le disposizioni del presente IFRS all’inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare i paragrafi 18C–18F, che può anche essere l’esercizio corrente. L’investitore deve rettificare retroattivamente l’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, a meno che l’inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all’esercizio corrente. Quando la data in cui risulta fattibile, per l’entità d’investimento, valutare il fair value della controllata precede l’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente, l’investitore deve rettificare il patrimonio netto all’inizio dell’esercizio immediatamente antecedente per tener conto delle differenze tra:

a) il precedente valore contabile della partecipazione; e
b) il fair value della partecipazione dell’investitore nella controllata.

Se il primo esercizio per il quale l’applicazione del presente paragrafo risulta fattibile corrisponde all’esercizio corrente, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all’inizio dell’esercizio corrente.

18H Se un’entità d’investimento ha dismesso una partecipazione in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d’investimento, l’entità d’investimento non è tenuta ad apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale partecipazione.

18I A prescindere dai riferimenti all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale (l'”esercizio immediatamente antecedente”) di cui ai paragrafi 18C–18G, un’entità può presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se un’entità presenta informazioni comparative rettificate per esercizi precedenti, tutti i riferimenti all'”esercizio immediatamente antecedente” di cui ai paragrafi 18C–18G devono essere intesi come “il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni comparative rettificate”. Se un’entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

18J Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

Riferimenti all’IFRS 9

19 Qualora un’entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l’IFRS 9, qualsiasi riferimento all’IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

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