Compensazione
131 L’entità deve compensare un’attività relativa a un piano a fronte di una passività relativa a un altro piano se, e soltanto se, l’entità:
a) ha un diritto giuridicamente tutelato a utilizzare un avanzo di un piano per estinguere le obbligazioni dell’altro piano; e
b) intende estinguere le obbligazioni su base netta, o realizzare l’avanzo di un piano ed estinguere simultaneamente la propria obbligazione relativa all’altro piano.
132 I criteri di compensazione sono analoghi a quelli stabiliti per gli strumenti finanziari nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio.