Brevi assenze retribuite
13 L’entità deve rilevare il costo previsto dei benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, come definite nel paragrafo 11, nel seguente modo:
a) nel caso di assenze retribuite accumulabili, nel momento in cui è resa dal dipendente l’attività lavorativa che fa maturare il diritto a godere, in futuro, assenze retribuite;
b) nel caso di assenze retribuite non accumulabili, quando le assenze si verificano.
14 L’entità può retribuire le assenze dei dipendenti per diversi motivi tra i quali ferie, malattia e invalidità temporanea, maternità o paternità, servizi nelle corti di giustizia e servizio militare. Il diritto alle assenze retribuite rientra in due categorie differenti:
a) accumulabili; e
b) non accumulabili.
15 Le assenze retribuite accumulabili sono quelle portate a nuovo e possono essere utilizzate negli esercizi successivi se, nell’esercizio di maturazione, il diritto non è stato esercitato completamente. Le assenze retribuite accumulabili possono essere acquisite (in altre parole, i dipendenti, al momento di lasciare l’entità, hanno diritto a un pagamento in contanti per il diritto non esercitato) o non acquisite (quando i dipendenti, al momento di lasciare l’entità, non hanno diritto a pagamenti in contanti per il diritto non esercitato). L’obbligazione sorge nel momento in cui è resa dal dipendente l’attività lavorativa che fa maturare il diritto a future assenze retribuite. L’obbligazione esiste, ed è rilevata, anche se le assenze retribuite sono non acquisite, sebbene la possibilità che i dipendenti possano lasciare il lavoro prima di aver esercitato il diritto maturato non acquisito influenzi la valutazione dell’obbligazione.
16 L’entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento.
17 Il metodo specificato nel paragrafo precedente valuta l’obbligazione in base all’ammontare dei pagamenti addizionali previsti per il solo fatto che il beneficio è accumulabile. In molti casi, per l’entità può non essere necessario fare calcoli dettagliati per valutare che non ci sarà un’obbligazione rilevante per le assenze retribuite non godute. Per esempio, è probabile che l’obbligazione relativa alle assenze per malattia sia rilevante solo in presenza di un accordo, formalizzato o non formalizzato, in base al quale le assenze per malattia non utilizzate possono essere godute come ferie annuali retribuite.
Esempio illustrativo dei paragrafi 16 e 17
Un’entità ha 100 dipendenti, ciascuno dei quali ha diritto, ogni anno, a cinque giorni lavorativi retribuiti di assenza per malattia. Le assenze per malattia non utilizzate possono essere riutilizzate per un anno. Le assenze per malattia vengono prima sottratte da quelle maturate nell’anno in corso e poi da un eventuale saldo portato a nuovo dall’anno precedente (criterio LIFO). Il 31 dicembre dell’anno 20X1, ogni dipendente ha mediamente due giorni di diritto non utilizzato. L’entità si attende che nel 20X2, sulla base dell’esperienza passata che si ritiene ancora valida, 92 dipendenti si assenteranno dal lavoro per malattia per non più di cinque giorni retribuiti e che i restanti 8 dipendenti faranno un periodo medio di assenza di sei giorni e mezzo ciascuno.
L’entità prevede di pagare 12 giorni addizionali di assenza retribuita per malattia in seguito al diritto non utilizzato che è maturato al 31 dicembre 20X1 (un giorno e mezzo per ciascuno degli 8 dipendenti). Perciò, l’entità rileva una passività corrispondente a 12 giorni di assenza retribuita per malattia.
18 Le assenze retribuite non accumulabili non si portano a nuovo negli esercizi successivi: esse si estinguono se il diritto relativo all’esercizio corrente non è utilizzato completamente e, al momento di lasciare l’entità, non danno diritto a ricevere un pagamento monetario in cambio del diritto non utilizzato. È quanto di solito accade nel caso di assenze per malattia (nella misura in cui il diritto relativo agli esercizi passati che non è stato utilizzato non incrementa il diritto relativo agli esercizi futuri), assenze per maternità o paternità e assenze retribuite per servizio nelle corti di giustizia o per servizio militare. L’entità non rileva alcuna passività o costo fino al momento dell’assenza per il fatto che l’attività lavorativa prestata dal dipendente non determina un beneficio maggiore.