8. Le imprese alle quali il presente Principio si applica devono fornire informazioni esponendo gli elementi indicati nei paragrafi da 21 a 23 sulla base di un metodo di contabilizzazione che rifletta gli effetti delle variazioni dei prezzi.
9. Le informazioni economiche e finanziarie da indicare in conseguenza delle variazioni dei prezzi possono essere preparate in vari modi. Un modo è quello di esporre le informazioni economiche e finanziarie in termini di potere generale di acquisto; un altro è quello di esporre il costo corrente al posto del costo storico, rilevando le variazioni dei prezzi dei singoli beni; un terzo modo è quello che combina caratteristiche di entrambi i metodi.
10. Sottostanti a questi differenti modi di presentare le informazioni finanziarie vi sono due differenti approcci per la determinazione del reddito. Uno determina il reddito dopo che il potere di acquisto generale riferito al capitale netto dell’impresa è stato mantenuto; l’altro determina il risultato dopo che la capacità operativa dell’impresa è stata mantenuta, includendo o meno una rettifica in termini di livello generale dei prezzi.