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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione delle imposte sul reddito correnti e differite

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Voci rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio

58 L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell’utile (perdita) dell’esercizio, a meno che l’imposta derivi da:

a) un’operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un esercizio diverso, al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto (vedere i paragrafi da 61A a 65);
b) un’aggregazione aziendale (diversa dall’acquisizione da parte di un’entità d’investimento, come definita nell’IFRS 10 Bilancio consolidato, di una controllata che debba essere valutata al fair value rilevato a conto economico) (vedere paragrafi da 66 a 68).

59 La maggior parte delle passività e attività fiscali differite emerge quando proventi od oneri sono inclusi nell’utile contabile di un esercizio, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) di un altro esercizio. L’imposta differita risultante è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio. Esempi si hanno quando:

a) ricavi da interessi, royalties o dividendi sono riscossi posticipatamente e sono inclusi nell’utile contabile secondo quanto previsto dall’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, dallo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione o dall’IFRS 9 Strumenti finanziari, a seconda del caso, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) con un criterio di cassa e
b) costi delle attività immateriali sono stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 38, e sono in corso di ammortamento nell’utile (perdita) d’esercizio, ma sono stati dedotti a fini fiscali quando vengono sostenuti.

60 Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non c’è una variazione nell’ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può derivare, per esempio, da:

a) una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali;
b) una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o c) una modifica nelle modalità previste per il recupero di un’attività.

L’imposta differita risultante è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio, a meno che riguardi elementi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (cfr. paragrafo 63).

 

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