NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione delle imposte sul reddito correnti e differite

Scarica il pdf

Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni

68A. In alcuni ordinamenti fiscali una entità ottiene una deduzione fiscale (ossia un importo deducibile fiscalmente nella determinazione del reddito imponibile) che fa riferimento agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi di capitale della entità. L’importo di tale deduzione fiscale può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, e può verificarsi in un esercizio contabile successivo. Per esempio, in alcuni ordinamenti fiscali una entità può rilevare un costo per aver ricevuto dei servizi da un dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni assegnate, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, senza ricevere una deduzione fiscale fino a quando le opzioni su azioni non sono esercitate e la misurazione dell’importo da dedurre fiscalmente è basata sul prezzo dell’azione della entità alla data di esercizio.

68B. Analogamente al caso dei costi di ricerca, di cui ai paragrafi 9 e 26(b) del presente Principio, la differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente ai servizi ricevuti dai dipendenti (cioè l’ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri) e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Se l’importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri non è noto a fine esercizio, esso dovrebbe essere stimato in base alle informazioni disponibili alla chiusura dell’esercizio. Per esempio, se l’importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri dipende dal prezzo dell’azione della entità a una data futura, la misurazione della differenza temporanea deducibile dovrebbe essere basata sul prezzo dell’azione della entità alla fine dell’esercizio.

68C. Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, misurata in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite debbano essere rilevate come proventi od oneri e inclusi nel conto economico dell’esercizio, fatta eccezione per la parte per cui l’imposta origina da (a) una operazione o da un evento che è rilevato direttamente nel patrimonio netto, nello stesso o in un diverso esercizio, oppure da (b) un’aggregazione aziendale rilevata come una acquisizione. Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è mag­giore del costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo delle retribuzioni ma anche a un elemento di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell’imposta corrente o differita associata dovrebbe essere rilevata direttamente nel patrimonio netto.

Torna all’indice dello Ias 12 Imposte sul reddito

Torna all’indice dei Principi Contabili Internazionali

 

Articoli correlati
11 Ottobre 2024
Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

11 Ottobre 2024
Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

11 Ottobre 2024
Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto