Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate
37. A ogni data di riferimento del bilancio, l’impresa deve effettuare una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio. L’impresa deve rilevare un’attività fiscale differita precedentemente non rilevata nella misura in cui è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l’attività fiscale differita. Per esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la probabilità che l’impresa sia in grado di realizzare nel futuro sufficiente reddito imponibile affinché l’attività fiscale differita soddisfi i criteri per la sua rilevazione contabile esposti nei paragrafi 24 o 34. Un altro esempio si ha quando l’impresa effettua una nuova valutazione delle attività fiscali al momento di un’aggregazione di imprese o successivamente (vedere paragrafi 67 e 68).
Torna all’indice dello Ias 12 Imposte sul reddito