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Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione delle imposte sul reddito correnti e differite

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Voci rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio

58. L’imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell’utile o nella perdita dell’esercizio, a meno che l’imposta derivi da:

(a) un’operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro, direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafi da 61 a 65); o

(b) una aggregazione aziendale (vedere i paragrafi da 66 a 68).

59. La maggior parte delle passività e attività fiscali differite emerge quando proventi od oneri sono inclusi nell’utile contabile di un esercizio, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) di un altro esercizio.
L’imposta differita risultante deve essere rilevata nel conto economico.
Esempi si hanno quando:

(a) ricavi da interessi, royalties o dividendi sono riscossi posticipatamente e sono inclusi nell’utile contabile con un criterio di ripartizione temporale secondo quanto previsto dallo IAS 18, Ricavi, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) con un criterio di cassa; e
(b) costi delle attività immateriali sono stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 38, Attività immateriali, e sono in corso di ammortamento nel conto economico, ma sono stati dedotti a fini fiscali quando essi sono stati sostenuti.

60. Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non c’è una variazione nell’ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può derivare, per esempio, da:

(a) una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali;

(b) una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o

(c) una modifica nelle modalità di recupero attese di un’attività.

L’imposta differita risultante deve essere rilevata nel conto economico, ameno che riguardi elementi addebitati o accreditati in precedenza al patrimonio netto (vedere paragrafo 63).

 

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