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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Informazioni integrative

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79 I principali componenti degli oneri (proventi) fiscali devono essere indicati separatamente.

80 I componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:

a) oneri (proventi) per imposte correnti;
b) eventuali rettifiche rilevate nell’esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;
c) l’ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all’emersione e all’annullamento di differenze temporanee;
d) l’ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali o all’introduzione di nuove imposte;
e) l’ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d’imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l’onere fiscale corrente;
f) l’ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d’imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l’onere fiscale differito;
g) l’onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o dall’annullamento di una svalutazione precedente, di un’attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 56; e
h) l’ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nel conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente.

81 Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:

a) il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate al patrimonio netto; ab) l’ammontare dei proventi fiscali relativamente a ciascuna delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo [vedere paragrafo 62 e IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)];
b) [Eliminato];
c) una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile in una o entrambe le seguenti forme:

i) una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell’utile contabile per l’aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è calcolata l’aliquota fiscale applicabile; o
ii) una riconciliazione numerica tra l’aliquota fiscale media effettiva e l’aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l’aliquota fiscale applicabile;

d) una spiegazione delle modifiche dell’aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell’esercizio precedente;
e) l’ammontare (e la data di scadenza qualora esista) delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali, nello stato patrimoniale, non è rilevata l’attività fiscale differita;
f) l’ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in accordo(i) a controllo congiunto, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (cfr. paragrafo 39);
g) con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdita fiscale e di credito d’imposta non utilizzati:

i) l’ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale per ciascun esercizio presentato;
ii) l’ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio, se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato patrimoniale

h) con riferimento ad attività operative cessate, l’onere fiscale relativo a:

i) la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e
ii) l’utile o la perdita derivante dall’attività ordinaria dell’attività operativa cessata nell’esercizio, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;
iii) l’ammontare degli effetti fiscali, ai fini dell’imposta sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti dell’entità sia stata proposta o dichiarata prima dell’approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio;

j) se una aggregazione aziendale in cui l’entità è l’acquirente provoca una variazione nell’importo rilevato per la propria attività fiscale differita precedente all’acquisizione (si veda paragrafo 67), l’importo di tale variazione; e
k) se i benefici fiscali differiti acquisiti in una aggregazione aziendale non sono rilevati alla data di acquisizione ma successivamente (si veda paragrafo 68), una descrizione dell’evento o del cambiamento delle circostanze che ha provocato la rilevazione dei benefici fiscali differiti.

82 L’entità deve indicare l’importo di un’attività fiscale differita e la natura degli elementi che ne giustificano la sua rilevazione quando:

a) l’utilizzazione dell’attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i profitti derivanti dall’annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti; e
b) l’entità ha subito una perdita nell’esercizio corrente o in quello precedente nell’ordinamento fiscale al quale si riferisce l’attività fiscale differita.

82A Nei casi descritti al paragrafo 52A, l’entità deve indicare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. Inoltre, l’entità deve evidenziare gli ammontari dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che siano concretamente determinabili, e dichiarare se vi siano potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che non siano concretamente determinabili.

83 [Eliminato]

84 Le informazioni richieste dal paragrafo 81, lettera c), consentono agli utilizzatori del bilancio di capire se la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile è anomala e di comprendere i fattori rilevanti che potrebbero influire su questa correlazione nel futuro. La correlazione fra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile può essere influenzata da fattori quali proventi esenti da tassazione, oneri che non sono deducibili nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), effetti delle perdite fiscali ed effetti di aliquote fiscali estere.

85 Nello spiegare la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l’utile contabile, l’entità utilizza una aliquota fiscale idonea a fornire le informazioni più significative agli utilizzatori del suo bilancio. Spesso, l’aliquota più significativa è l’aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l’entità ha sede, consolidando le aliquote fiscali applicate per le imposte nazionali con le aliquote applicate per qualsiasi imposta locale calcolata su un livello sostanzialmente analogo di reddito imponibile (perdita fiscale). Tuttavia, per l’entità che opera in diversi ordinamenti, può essere più significativo aggregare riconciliazioni distinte predisposte utilizzando l’aliquota nazionale in ciascun singolo ordinamento. L’esempio che segue mostra come la scelta dell’aliquota fiscale applicabile influisce sulla presentazione della riconciliazione numerica.

 

ESEMPIO ILLUSTRATIVO DEL PARAGRAFO 85

Nel 19X2, l’entità ha realizzato, nella propria giurisdizione (paese A), un utile contabile di 1 500 (19X1: 2.000) e nel paese B di 1 500 (19X1: 500). L’aliquota fiscale è pari al 30% nel paese A e al 20% nel paese B. Nel paese A, costi per 100 (19X1: 200) non sono fiscalmente deducibili.

Quello che segue è un esempio di riconciliazione all’aliquota fiscale nazionale.

19X1
19X2
Utile contabile
2 500
3.000
Imposte all’aliquota nazionale del 30 %
750
900
Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili
60
30
Effetto di aliquote fiscali inferiori nel paese B
(50)
(150)
Onere fiscale
760
780

 

Quello che segue è un esempio di riconciliazione predisposta aggregando riconciliazioni distinte per ciascuna giurisdizione nazionale. Con questo metodo, l’effetto delle differenze tra l’aliquota fiscale nazionale dell’entità che redige il bilancio e l’aliquota fiscale nazionale negli altri ordinamenti non appare come elemento distinto nella riconciliazione. Allo scopo di spiegare le variazioni delle aliquote fiscali applicabili, come richiesto dal paragrafo 81, lettera d), l’entità può avere necessità di esporre l’effetto delle variazioni significative di ciascuna delle aliquote fiscali o la combinazione degli utili prodotti nei differenti ordinamenti.

Utile contabile
2.500
3.000
Imposte calcolate alle aliquote interne applicabili agli utili nel paese interessato
700
750
Effetto fiscale di costi non fiscalmente deducibili
60
30
Onere fiscale
760
780

86 L’aliquota fiscale media effettiva è l’onere (provento) fiscale diviso per l’utile contabile.

87 Spesso non potrebbe essere fattibile calcolare l’ammontare delle passività fiscali differite non rilevate derivanti da investimenti in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in accordo(i) a controllo congiunto (cfr. paragrafo 39). Il presente Principio richiede, quindi, che l’entità indichi l’ammontare complessivo delle differenze temporanee sottostanti ma non richiede l’indicazione delle passività fiscali differite. Ciò nondimeno, quando è fattibile, si incoraggiano le entità a indicare gli ammontari delle passività fiscali differite non contabilizzate perché gli utilizzatori del bilancio possono trovare utili tali informazioni.

87A Il paragrafo 82A richiede all’entità di evidenziare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. L’entità indica le caratteristiche rilevanti del sistema fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito, e i fattori che influiranno sull’ammontare dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, dei dividendi.

87B In alcuni casi, l’ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivanti dalla distribuzione dei dividendi agli azionisti, non è concretamente quantificabile. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, in cui un’entità abbia un grande numero di società controllate estere. Ciononostante, anche in tali casi, alcune parti dell’ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio, in un gruppo consolidato, una controllante e alcune sue controllate potrebbero aver pagato imposte sul reddito a un’aliquota fiscale più elevata sugli utili non distribuiti ed essere a conoscenza dell’ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione agli azionisti dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo. In tal caso, l’ammontare rimborsabile è indicato. Se applicabile, l’entità dà anche informazioni in merito all’esistenza di potenziali effetti fiscali addizionali, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili. Nel bilancio separato della controllante, se vi è, l’informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, va riferita agli utili non distribuiti della controllante.

87C A un’entità cui sia richiesto di fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 82A, potrebbe anche essere richiesto di fornire le informazioni relative alle differenze temporanee associate agli investimenti nelle controllate, filiali e collegate o partecipazioni in accordo(i) a controllo congiunto. In tali casi, l’entità tiene conto di ciò nel determinare le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 82A. Per esempio, a un’entità può essere richiesto di indicare gli ammontari aggregati delle differenze temporanee associate a investimenti in società controllate per le quali non sia stata rilevata alcuna passività fiscale differita [cfr. paragrafo 81, lettera f)]. Se non fosse fattibile quantificare gli ammontari delle passività fiscali differite non rilevate (cfr. paragrafo 87) ci potrebbero essere ammontari di potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili, in relazione alle controllate.

88 Si indicano le passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Passività e attività potenziali possono emergere, per esempio, da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali. Analogamente, quando entrano in vigore o sono annunciate modifiche delle aliquote fiscali o della normativa fiscale dopo la data del bilancio, l’entità indica gli effetti significativi di quelle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite (cfr. IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).

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