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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

AS 36 Riduzione di valore delle attività – Determinazione del valore recuperabile

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18. Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il proprio valore d’uso. I paragrafi 19-57 contengono

le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari.

19. Non è sempre necessario determinare sia il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita che il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione durevole di valore e non è necessario stimare l’altro importo.

20. Può essere possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, anche se un’attività non è commercializzata in un mercato attivo. Tuttavia, alcune volte non sarà possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti

i costi di vendita poiché non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile dell’importo ottenibile dalla vendita dell’attività in una contrattazione tra parti consapevoli e disponibili. In questo caso, l’entità può utilizzare il valore d’uso dell’attività come valore recuperabile.

21. Se non vi è ragione di credere che il valore d’uso di un’attività superi significativamente il suo fair value (valore equo) meno i costi di vendita, il fair value (valore equo) dell’attività meno i costi di vendita possono essere utilizzati come valore recuperabile. Questo capiterà spesso quando un’attività è destinata alla vendita. Ciò dipende dal fatto che il valore d’uso di un bene destinato alla vendita è dato principalmente dagli incassi netti derivanti

dalla dismissione, considerato che è probabile che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso continuativo dell’attività sino alla vendita siano irrilevanti.

22. Il valore recuperabile viene calcolato con riferimento a una singola attività, salvo che essa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata che sono largamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività o gruppi di attività. Se questo è il caso, il valore recuperabile viene riferito all’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene (vedere paragrafi 65-103), a meno che:

(a) il fair value (valore equo) dell’attività dedotti i costi di vendita sia superiore al valore contabile; o

(b) il valore d’uso dell’attività può essere stimato prossimo al suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita ed è possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita.

23. In alcune circostanze, stime, medie e sistemi semplificati di calcolo possono fornire ragionevoli approssimazioni dei calcoli dettagliati esposti nel presente Principio per determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d’uso.

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