NULL
Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Le rimanenze di magazzino Le rimanenze di magazzino nella legislazione civilistica e fiscale | Norme civilistiche

Scarica il pdf

Le principali norme civilistiche relative alle rimanenze di magazzino vengono qui di seguito brevemente richiamate:

1. L’art. 2424 punto C I del Codice civile pone le rimanenze di magazzino nella voce «attivo circolante» e così le individua:

– materie prime, sussidiarie e di consumo;

– prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

– lavori in corso su ordinazione [1];

– prodotti finiti e merci;

– acconti.

2. L’art. 2425 del Codice civile suddivide il valore delle rimanenze iscritte nel conto economico includendo nel valore della produzione le variazioni positive o negative delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e nei costi di produzione le variazioni positive o negative delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

3. L’art. 2426 n. 9 del Codice civile precisa: «Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il n. 1 ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato [2], se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione».

L’art. 2426 n. 1 del Codice civile stabilisce: «Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi».

La Relazione ministeriale di commento all’art. 2426 del Codice civile precisa in proposito:

«Quanto al costo di produzione, si stabilisce che oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto esso può comprendere anche costi cosiddetti di indiretta imputazione, per la quota che ragionevolmente possa essere imputata al prodotto: deve trattarsi naturalmente di costi di competenza del periodo di fabbricazione, il quale deve essere considerato concluso dal momento in cui il bene è oggettivamente utilizzabile (ciò ad evitare che vengano capitalizzate anche quote di costi generali relativi a tempi successivi, con la giustificazione che il prodotto, di fatto, non è stato ancora utilizzato). La formula «può comprendere» non intende attribuire ai redattori del bilancio una facoltà di scelta arbitraria, ma si riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in relazione alla specifica situazione produttiva, in conformità al principio generale della «rappresentazione veritiera e corretta».

La discrezionalità tecnica è da intendersi nell’identificazione dei costi da includere e di quelli da escludere ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino. Per quanto riguarda i primi si fa riferimento ai paragrafi D.III. e) e g) di questo documento. Per quanto concerne i secondi si fa riferimento ai paragrafi D.III. h) i) l) e m) di questo documento.

L’art. 2426 n. 10 del Codice civile precisa: «Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa».

L’ultimo comma dell’art. 2423 del Codice civile stabilisce che se casi eccezionali richiedono una deroga alle norme inerenti alla formazione del bilancio, gli amministratori devono indicare e giustificare le singole deroghe nella nota integrativa nonché precisare le eventuali influenze sul bilancio [3].

Il Collegio Sindacale, a norma dell’art. 2429 , 2o comma del Codice civile, deve esprimere il proprio parere in ordine a tali deroghe.

In sostanza:

a) non possono essere effettuate riduzioni arbitrarie del valore del magazzino; del resto, la riduzione arbitraria sarebbe contraria ai requisiti di «rappresentazione veritiera e corretta» richiesti dall’art. 2423 e a quelli di «evidenza e verità degli utili conseguiti» dall’art. 2217 del Codice civile [4];

b) in caso di minor valore corrente, rispetto al costo d’acquisto o di produzione, occorre svalutare il magazzino; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi;

c) al fine di evitare la mancata evidenza di riserve occulte, se il valore FIFO o LIFO o media ponderata è inferiore al costo corrente, la differenza deve essere indicata nella nota integrativa.

4. La svalutazione dei valori riferiti alle rimanenze di magazzino deve essere incorporata a rettifica diretta del valore iscritto nell’attivo.

5. L’art. 2427 n. 1 del Codice civile dispone che nella nota integrativa si indichino «i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato». Pertanto, occorre precisare, per le rimanenze di magazzino, sia il metodo di valutazione seguito, sia le metodologie per la formazione del costo, sia i criteri per la determinazione delle rettifiche di valore.

6. L’art. 2426 n. 12 del Codice civile indica che le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Lo stesso articolo indica che tale norma si applica anche alle attrezzature industriali e commerciali; la Relazione Ministeriale di commento all’art. 2426 ha chiarito trattarsi di attrezzature minute.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto