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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 9 I principi contabili | Contabilizzazione delle imposte differite

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La normativa sia in tema di bilancio d’esercizio che di bilancio consolidato non detta particolari norme in materia di contabilizzazione delle imposte sul reddito sia correnti che differite. Tuttavia, anche l’onere per imposte deve essere trattato secondo i principi generali della competenza e della prudenza. Per l’applicazione di detti principi generali, si rende necessario il ricorso ad appropriate regole tecniche, che nell’attuale assenza di statuiti Principi contabili in materia sono rappresentate dal principio contabile IAS n. 12, la cui applicazione in Italia deve però tener conto della particolare realtà fiscale e contabile italiana.

Ciò premesso sorge la necessità di rilevare l’effetto delle imposte differite tutte le volte che l’utile consolidato prima delle imposte differisce, anche per effetto delle rettifiche di consolidamento, dalla sommatoria degli utili prima delle imposte rinvenienti dai bilanci d’esercizio delle società consolidate sulla cui base sono stanziate le imposte sul reddito d’esercizio, nonché per le eventuali ulteriori differenze emergenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali differenze devono avere la caratteristica della temporaneità: devono cioè riferirsi a ricavi e costi rilevanti fiscalmente in periodi diversi rispetto alla loro competenza economica. Su queste differenze temporanee devono essere rilevate le imposte differite la cui iscrizione nel bilancio consolidato permette di realizzare tendenzialmente la correlazione tra utile consolidato prima delle imposte e le relative imposte sul reddito.

Ancorché la disciplina originaria dettata dal D.Lgs. n. 127/1991 non faccia esplicito riferimento alla necessità di contabilizzare imposte differite o prepagate, è necessario, per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, rilevare l’effetto fiscale rinveniente dalla eliminazione di poste di natura esclusivamente fiscale e dalla eventuale rettifica per uniformare i criteri di valutazione delle voci di bilancio (art. 34 , comma 2), nonché dalle altre rettifiche di consolidamento (ad esempio, dall’eliminazione degli utili/perdite infragruppo).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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