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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 6 I bilanci da consolidare | Data di riferimento del bilancio consolidato

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Il D.Lgs. n. 127/1991 prevede che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con quella del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante (art. 30 , comma 1).

Esiste peraltro la facoltà (art. 30, comma 2), purché indicata e motivata nella nota integrativa, di presentare il bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo, ma coincidente con quella di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.

Il D.Lgs. n. 127/1991 ha altresì previsto, per i casi in cui la data di chiusura di un’impresa inclusa nel consolidamento (ivi inclusa l’impresa controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, che tale impresa sia inclusa nell’area di consolidamento in base ad un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato (art. 30, comma 3). Questa impostazione rispetto a quella consentita dai principi contabili internazionali (consolidamento di bilanci chiusi ad una data diversa, purché non superiore ai tre mesi) è più adeguata all’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

L’inclusione nel consolidamento di bilanci annuali intermedi non coincidenti con i bilanci d’esercizio deve essere limitata ad alcune partecipate o alla controllante purché non costituiscano una parte rilevante del gruppo e di tale fatto si deve dare menzione nella nota integrativa. Inoltre, è prevedibile che tali bilanci non siano approvati dalle rispettive assemblee e, pertanto, è necessario che essi siano approvati redatti dai rispettivi consigli di amministrazione.

La facoltà di presentare il bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo, se utilizzata, non pregiudica la significatività e rappresentatività del bilancio consolidato, essendo questo un documento informativo autonomo. Tuttavia, viene meno la possibilità di raffronto con il bilancio d’esercizio della capogruppo, in quanto il raccordo con lo stesso, che sovente costituisce un aspetto informativo di importanza tutt’altro che trascurabile, diventa molto più difficile, ed a volte impossibile, per motivi d’ordine pratico.

Poiché le situazioni anomale sin qui descritte debbono essere temporanee, è necessario che da parte dei gruppi venga avviata, ove applicabile, un’azione di allineamento delle date di chiusura tra la capogruppo e tutte le principali società del gruppo, per poter raggiungere nel più breve tempo tecnicamente possibile l’obiettivo che il bilancio consolidato, ed i bilanci d’esercizio delle società consolidate siano allineati alla stessa data.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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