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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 10 Determinazione e trattamento della differenza risultante dal consolidamento delle partecipazioni | Determinazione dei valori che compongono la differenza alla data di acquisto della partecipazione

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(a) Criteri generali

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare, nell’ammontare e nella natura, la differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante ed il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. Gli elementi che debbono essere utilizzati per procedere a tale determinazione sono il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed il valore corrente [1] delle attività e passività assunte attraverso l’acquisto della partecipazione alla data di tale acquisto. La differenza così determinata va trattata secondo quanto indicato nei paragrafi successivi.

Il bilancio della partecipata alla data di acquisto della partecipazione va quindi prima rettificato per riflettere la frazione di attività e passività in base ai valori correnti alla suddetta data. Pertanto, nel processo di consolidamento, a ciascuna attività identificabile acquistata e passività assunta va attribuita una parte del costo corrispondente al valore corrente di tali attività e passività.

In altri termini, il costo d’acquisto originario va confrontato con il patrimonio netto della partecipata espresso ai suddetti valori correnti. La differenza tra il costo sostenuto ed il valore corrente delle attività e passività alla data d’acquisto costituisce la «differenza da consolidamento» in caso di avviamento positivo ( goodwill ), ovvero la «riserva di consolidamento» (dopo aver azzerato le attività immobilizzate e stanziato l’eventuale «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» con le precisazioni indicate al successivo capitolo 10.4 (b) ). L’eccedenza del costo al momento dell’acquisto rispetto al valore netto contabile a quella data non va quindi confusa con l’avviamento. Infatti, è ragionevole assumere che una parte del prezzo ha inteso pagare il valore corrente delle attività e passività, prima dell’avviamento vero e proprio. Si rinvia al successivo paragrafo 10.4 per una più esauriente illustrazione del trattamento contabile della differenza risultante dal consolidamento.

(b) Determinazione del costo originario di acquisizione della partecipazione Il costo originario di acquisizione della partecipazione corrisponde all’importo complessivo definitivamente pattuito alla data di acquisizione ed effettivamente corrisposto per l’acquisto della medesima.

Non concorrono, quindi, a costituire il costo originario di acquisto, altri eventuali costi ed oneri successivamente sostenuti ma non previsti alla data di acquisizione, come ad esempio eventuali perdite o utili emersi dopo l’acquisto, oneri sostenuti per il riassetto della partecipata e simili altri casi.

(c) Determinazione dei valori da attribuire alle attività e passività della partecipata

Come già detto, il costo d’acquisto della partecipazione va distribuito tra le attività e le passività in base ai loro valori correnti alla data di acquisto della partecipazione. Si applica, quindi, un procedimento di sviluppo del prezzo di acquisto della partecipazione al momento della sua acquisizione. I valori correnti da utilizzare sono, a seconda delle voci da valutare, il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, eccetera. Gli ammontari così attribuiti alle attività non possono comunque superare il loro valore netto di realizzo (giacenze di magazzino, ecc.) o il loro valore recuperabile tramite l’uso (immobilizzazioni materiali). La determinazione di alcuni valori, ed in particolare quella relativa alle immobilizzazioni materiali, comporta di solito l’utilizzo di esperti indipendenti per l’effettuazione di perizie. A tale riguardo va chiarito quanto segue:

– utilizzare valori di perizia significa usare valori che appartengono alla sfera dei valori correnti, i quali devono però essere inseriti in un bilancio a valori storici; pertanto, i redattori dei bilanci devono indicare chiaramente ai periti che i criteri da seguire nella effettuazione della perizia sono criteri di valutazione da utilizzare ai fini del bilancio e non per altri fini (quali quelli assicurativi, ecc.) e tali criteri devono rientrare tra quelli considerati corretti nell’ambito dei valori correnti e devono quindi essere definiti prima dello svolgimento della perizia;

– utilizzare una perizia significa farsi assistere da tecnici nel determinare i valori correnti, i quali, iscritti nel bilancio consolidato, ne diventano parte integrante; pertanto, i redattori dei bilanci assumono la responsabilità della attendibilità di tali valori, così come per i valori espressi a costi storici; ne consegue che i valori di perizia devono essere criticamente rivisti dai responsabili del bilancio consolidato per verificarne la recuperabilità nel contesto della destinazione che l’acquirente intende dare ai relativi beni;

– ove i principi contabili richiedano l’iscrizione dei valori correnti in un bilancio d’esercizio espresso a costi storici, tali valori correnti debbono conformarsi ai postulati enunciati nel Documento «Bilancio d’esercizio: finalità e postulati».

(d) Linee generali per la determinazione dei valori correnti [2] da attribuirsi alle attività ed alle passività della partecipata alla data del suo acquisto

Le linee generali per la determinazione dei valori correnti da attribuirsi alle attività ed alle passività, nel caso di acquisto di una partecipazione, per la ricostruzione del prezzo di cessione sono le seguenti:

Crediti : i crediti vanno valutati al loro valore di presumibile realizzazione, tenuto anche conto degli effetti della loro eventuale attualizzazione, come indicato nel Documento «I crediti».

Titoli : i titoli vanno valutati al loro valore netto di realizzo corrente.

Rimanenze : come regola generale, le rimanenze vanno valutate a valori che consentano all’impresa acquirente di realizzare i profitti derivanti dall’attività della partecipata dal momento dell’acquisto della partecipazione. In particolare:

– per i prodotti finiti va adottato il prezzo di vendita meno i costi diretti di vendita e il ragionevole profitto per l’attività della vendita;

– per i prodotti in corso di lavorazione va utilizzato il prezzo di vendita, detratti i costi di completamento, i costi diretti di vendita ed il ragionevole profitto della vendita e del completamento;

– per le materie prime va adottato il costo di sostituzione per quantità similari acquistate in normali circostanze.

Beni ammortizzabili : i beni ammortizzabili vanno valutati al valore corrente appropriato, utilizzando a seconda della tipologia e della fattispecie: i valori di mercato dei beni usati, il costo corrente di sostituzione detratto il deperimento, l’obsolescenza, ecc.; il valore netto di realizzo per i cespiti che devono essere alienati; ovvero, il valore attuale dei redditi ricavabili dai cespiti, nei casi in cui questi siano determinabili ed abbiano validi fondamenti.

Beni in locazione finanziaria : per il trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria, si veda il capitolo 9.8.

Avviamento : risultante dal bilancio della partecipata non può essere considerato in quanto esso viene ricompreso nella distribuzione del prezzo di acquisto sulle attività e passività a valori correnti.

Partecipazioni : se la partecipata acquistata possiede a sua volta partecipazioni, una parte del prezzo di acquisto va attribuita alle attività ed alle passività di tali partecipazioni indirette in base ai loro valori correnti. Ai fini della preparazione del bilancio consolidato, il prezzo d’acquisto va attribuito alle attività ed alle passività consolidate. L’eventuale quota di pertinenza dei soci di minoranza va basata sul patrimonio netto contabile della partecipata e non sul patrimonio netto a valori correnti.

Terreni : i terreni vanno valutati a valore corrente.

Brevetti, marchi, ecc. : i brevetti, i marchi, ecc. vanno valutati al loro valore corrente.

Passività : i debiti a breve termine vanno generalmente valutati al loro valore di carico nell’impresa acquisita. Le passività a medio-lungo termine vanno valutate, come regola generale, al valore attuale determinato in base a tassi correnti d’interesse ed alla loro scadenza, escluse quelle che già comportano un congruo interesse passivo. I tassi correnti d’interesse sono rappresentati dai tassi di mercato al momento dell’acquisto della partecipazione, applicabili a passività con caratteristiche analoghe a quelle in esame. Pertanto, per i finanziamenti ordinari a medio e lungo termine si utilizzeranno i tassi d’interesse applicati per mutui ordinari con caratteristiche similari di durata pari a quella residua. Analogamente si procederà per i finanziamenti a tassi agevolati. Le imposte differite iscritte nel bilancio della partecipata vanno sostituite con le imposte differite risultanti dalla nuova situazione di partenza. Il fondo trattamento di fine rapporto non va attualizzato in quanto esso è già un valore attuale.

Attività potenziali : ai fini della ricostruzione del valore dei beni acquisiti, è appropriato rilevare il valore attuale a tassi d’interesse corrente del beneficio fiscale derivante dal riporto a nuovo di perdite nei pochi casi in cui il realizzo di tale beneficio è assicurato, e cioè quando il riconoscimento delle perdite a nuovo da parte dell’Amministrazione Finanziaria è ragionevolmente certo. Tale situazione si ha ad esempio quando:

– la perdita è stata originata da un evento ben identificabile, eccezionale e non ricorrente;

– la partecipata ha conseguito utili per un lungo periodo di tempo;

– non vi è alcuna evidenza o dubbio che i benefici derivanti dal riporto della perdita a nuovo verranno disconosciuti;

– è ragionevolmente certo che in futuro verranno conseguiti utili in misura sufficiente ad assorbire le perdite riportate a nuovo nel periodo ammesso dalla legislazione fiscale [3].

Se le condizioni qui sopra indicate non sussistono, il beneficio fiscale delle perdite riportate a nuovo deve essere rilevato quando realizzato.

Le attività e passività potenziali ed il beneficio fiscale connesso a perdite che, mancandone le condizioni, non potevano essere rilevate anteriormente alla data di acquisto della partecipazione, ma concretizzatesi nell’esercizio stesso in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno considerate come rettifiche retroattive della distribuzione del prezzo di acquisto e quindi, nella maggior parte dei casi, come rettifica del valore dell’avviamento determinato alla data dell’acquisto. Invece, le rettifiche che si riferiscono a potenzialità che si sono concretizzate in esercizi successivi a quello in cui la partecipazione è stata acquistata, vanno rilevate nel conto economico dell’esercizio nel quale si concretizzano. Tali rettifiche vanno evidenziate nelle note al bilancio.

Perdite derivanti da impegni e costi relativi alla chiusura di impianti industriali prevista alla data di acquisto della partecipazione : le perdite derivanti da impegni ed i costi relativi alla chiusura di impianti industriali prevista alla data di acquisto della partecipazione vanno rilevati al loro valore attuale, scontandoli a tassi d’interesse correnti.

(e) Riconoscimento degli effetti fiscali nella determinazione dei valori correnti delle attività e delle passività per la ricostruzione del prezzo di cessione

Nell’assegnare i valori correnti alla data d’acquisto della partecipazione alle attività ed alle passività si deve tener conto degli effetti fiscali per quella parte di valore che non è fiscalmente riconosciuta.

Normalmente, se il valore originario di carico di una attività iscritta nel bilancio della partecipata venisse successivamente rivalutato, la plusvalenza derivante dalla rivalutazione sarebbe assoggettata a tassazione, salvi i casi in cui il maggior valore può essere iscritto nel bilancio della partecipata in esenzione di imposta.

Ne deriva che nei limiti in cui l’attività rivalutata nel bilancio consolidato originerà addebiti al conto economico consolidato fiscalmente indeducibili nel bilancio d’esercizio della partecipata, l’utile della partecipata rilevato nel consolidato differirà dall’utile imponibile della stessa. Pertanto, attivo e passivo vanno rettificati per tenere conto della differente base imponibile, ossia, della differenza tra valore corrente e valore storico; gli ammontari assegnati all’attivo ed al passivo della partecipata devono tener conto del fatto che se il valore di un bene o parte di esso non è deducibile fiscalmente, per l’acquirente esso è inferiore al suo valore di mercato o al valore corrente determinato senza considerazioni fiscali. In sintesi, nel caso in cui il maggior valore attribuito al patrimonio netto della partecipata non sia deducibile fiscalmente, la differenza tra valutazione a valore corrente e patrimonio netto contabile dovrà scontare l’onere d’imposta. Tale effetto si determina valutando le singole voci al netto dei relativi effetti fiscali, ossia delle imposte indeducibili afferenti le differenze di valutazione. Tuttavia, i valori di cui si è detto in precedenza appartengono alla sfera dei valori correnti e non ai valori basati su costi storici, ancorché essi divengano soggetti alle regole di un bilancio a costi storici, quando in esso vengono iscritti. Per tale ragione, è accettabile scontare l’effetto fiscale sui valori correnti relativi all’attivo e al passivo (per questi ultimi se attualizzati) a lungo termine, per la durata residua dell’attivo o del passivo, ad un tasso d’interesse per finanziamenti a lungo termine. Tale possibilità nasce dal presupposto che l’effetto fiscale è uno degli elementi per la determinazione dei valori correnti per la ricostruzione del prezzo di cessione e che il suo calcolo dipende da numerosi fattori, tra cui il tempo di realizzo, tramite ammortamento o alienazione delle attività e della loro tassazione. In alternativa alla contabilizzazione dei valori al netto dell’effetto fiscale è possibile iscrivere nel bilancio consolidato i valori lordi di attività e passività e contabilizzare una passività per imposte differite. Dal punto di vista pratico, tuttavia, ciò comporta mantenere l’analisi delle varie componenti che hanno generato il fondo e dei successivi utilizzi a fronte di ammortamenti e realizzi dei plusvalori.

(f) Trattamento delle rettifiche per riflettere i valori correnti in esercizi successivi al primo consolidamento

Negli esercizi successivi all’acquisizione, la partecipata continuerà a redigere i bilanci d’esercizio utilizzando i suoi valori di carico contabile dell’attivo e del passivo. Le rettifiche per riflettere valori correnti vanno eseguite mediante apposite scritture, normalmente effettuate in sede di consolidamento.

Queste scritture continuano ad essere apportate finché le attività e le passività ad esse inerenti rimangono nel Gruppo.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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