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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 10 Determinazione e trattamento della differenza risultante dal consolidamento delle partecipazioni | Definizione della differenza risultante dal consolidamento delle partecipazioni

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La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d’esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata. Tale differenza può, quindi, essere formata sia da componenti determinatisi alla data di acquisto della partecipazione, sia da variazioni intervenute in date successive, a seguito della appostazione di rettifiche operate per procedere al consolidamento dei dati.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione della partecipata e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto.

Va peraltro osservato che la semplificazione adottata dal legislatore italiano nel prescrivere l’eliminazione delle partecipazioni sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento (art. 33 , comma 1), se questa data venisse interpretata come quella di chiusura dell’esercizio, comporterebbe che anche il risultato economico dell’esercizio chiuso a quella data farebbe parte del patrimonio netto da eliminare contro il valore della partecipazione, secondo le tecniche contabili descritte in questo documento. La conseguenza che sembra discendere da questa impostazione, peraltro non disciplinata esplicitamente dalla normativa, è che il conto economico consolidato può includere i risultati di dette imprese controllate solo a partire dall’esercizio successivo al loro primo consolidamento [2].

Se si seguisse quest’impostazione che deriva da una interpretazione letterale e restrittiva della norma, essa potrebbe risultare particolarmente fuorviante nelle situazioni in cui vengano acquisite significative imprese nel corso dell’esercizio e la gestione delle stesse fosse stata assunta dal nuovo gruppo di controllo per un periodo significativo dell’esercizio stesso. E’ raccomandata pertanto un’impostazione più ortodossa che prevede il consolidamento del conto economico nell’esercizio di acquisto della partecipazione, con le modalità indicate al capitolo 13. (a) .

Purtuttavia, il nostro legislatore non ha fatto uso dell’opzione (attribuita dall’art. 19 , paragrafo 1, lettera b, della Direttiva) di autorizzare o prescrivere che i valori siano quelli del tempo dell’acquisto della partecipazione; in considerazione di ciò si ritiene accettabile, anche se meno preferibile sotto l’aspetto tecnico, l’eliminazione delle imprese da consolidare sulla base dei valori riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

La suddetta soluzione va comunque adottata con cautela. Infatti si supponga per ipotesi che al momento dell’acquisto di una controllata al 100 per cento il costo fosse pari al patrimonio netto e che negli esercizi successivi la controllata abbia conseguito perdite e si supponga inoltre, che nel bilancio di esercizio il valore della partecipazione al costo non sia stato ridotto (gli amministratori della controllante non hanno ritenuto che si fosse verificata una perdita durevole di valore della partecipazione). In tali ipotesi, se la controllante redigesse il primo bilancio consolidato seguendo la letterale interpretazione dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 127/1991, emergerebbe una differenza di consolidamento (pari alle perdite sostenute dalla controllata successivamente al suo acquisto) che potrebbe essere imputata agli elementi dell’attivo (ivi incluso un eventuale residuo positivo da rilevare come avviamento). E’ ovvio che non essendo stato riconosciuto un maggior valore dei beni patrimoniali al momento dell’acquisto, non si possono rivalutare i medesimi beni, nè tantomeno iscrivere un avviamento (non oneroso), unicamente perché si procede al primo bilancio consolidato.

Analogamente, per le controllate costituite direttamente non dovrebbero sussistere problemi applicativi nell’interpretare la nuova normativa riguardo al primo consolidamento. Infatti per tali controllate si hanno tutte le informazioni per accertare la natura della eventuale differenza risultante dal consolidamento. In tali situazioni, pertanto, il valore di carico della partecipazione (al costo) andrà eliminato a fronte del capitale sociale; gli utili indivisi di precedenti esercizi della controllata saranno rilevati negli utili indivisi consolidati, come pure le eventuali riserve diverse dagli utili indivisi (ad esempio riserve per rivalutazioni legali o contributi in conto capitale, ecc.) confluiranno nelle corrispondenti voci del patrimonio netto consolidato. Si ritiene, pertanto, che nel caso di controllata costituita direttamente, la eventuale eccedenza del patrimonio netto della controllata rispetto al valore di carico nel bilancio d’esercizio della controllante non dovrà essere rilevata nella «riserva di consolidamento» in quanto tale voce residuale non può applicarsi, per definizione, alle controllate direttamente costituite.

Per ulteriori aspetti applicativi relativi al primo consolidamento secondo il D.Lgs. n. 127/1991 si rinvia al capitolo 12.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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