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Principi Contabili
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I fondi per rischi ed oneri Il trattamento di fine rapportodi lavoro subordinato I debiti I fondi per rischi ed oneri definizione degli stessi ed enunciazione dei principi contabili per la loro valutazione e rappresentazione in bilancio | B. Classificazione

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B.I. La classificazione dei fondi per rischi ed oneri nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza), in precedenza richiamato.

B.II. L’evidenziazione dei fondi per rischi ed oneri nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i fondi stessi hanno.

B.II.a) Natura

In considerazione della loro natura i fondi per rischi ed oneri si distinguono in:

– fondi rischi (passività potenziali)

– fondi per oneri

– fondi imposte differite

– fondi di quiescenza e simili.

B.II.b) Grado di certezza dell’esistenza e di determinabilità dell’ammontare

In considerazione del grado di certezza dell’esistenza e determinabilità dell’ammontare, i fondi per rischi ed oneri devono essere distinti in bilancio tra:

– passività relative a obbligazioni certe ed il cui ammontare è solo stimabile (costi, spese e perdite di competenza stimate);

– passività potenziali.

B.II.c) Classificazione minima

Da quanto detto in precedenza, deriva che i fondi per rischi ed oneri debbano essere esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall’art. 2424 Codice Civile con le seguenti minime classificazioni:

B) Fondi per rischi ed oneri

1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;

2) a) Per imposte;

2) b) Per imposte differite;

3) Altri.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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    Principi Contabili
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    I fondi per rischi ed oneri Il trattamento di fine rapportodi lavoro subordinato I debiti I fondi per rischi ed oneri definizione degli stessi ed enunciazione dei principi contabili per la loro valutazione e rappresentazione in bilancio | C. Valutazione

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    C.I. La legge non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri; nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

    C.II. FONDI DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

    La voce deve accogliere i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio:

    – i fondi di pensione [1] costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.) per il personale dipendente;

    – i fondi di pensione. [1] integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente;

    – i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

    – i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;

    – i fondi di indennità suppletiva di clientela.

    Tali fondi sono certi nell’esistenza e indeterminati nell’ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono tuttavia stimabili con ragionevolezza. [2].

    C.III. FONDO PER IMPOSTE

    Il fondo per imposte deve accogliere solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati; comprende quindi i debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso, che devono essere valutati in base al presumibile esito degli stessi.

    C.IV. FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE

    Le imposte differite. [3] da stanziare sono sia quelle emergenti da differenze temporanee tra il risultato civilistico e l’imponibile fiscale sia quelle relative a rettifiche di valore ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme fiscali. I debiti tributari certi. [4] vanno iscritti nella voce «Debiti tributari».

    C.V. FONDI PER ONERI

    Trattasi di passività certe, stimate nell’importo, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Possono avere diversa natura in funzione del settore in cui opera l’impresa. I fondi per costi, spese e perdite di competenza stimati vanno iscritti nello stato patrimoniale a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l’obbligazione dovrà essere soddisfatta.

    Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell’onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. [5]. Vengono qui di seguito forniti alcuni esempi:

    C.V.a) Fondo garanzia prodotti

    C.V.a.1) Alcuni prodotti sono venduti con l’impegno, espresso o tacito, da parte del venditore di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un determinato periodo successivo alla cessione del bene. Le clausole contrattuali possono prevedere varie forme di assistenza: rimedi o sostituzioni di prodotti difettosi, manutenzioni periodiche o straordinarie, riparazioni di guasti, ecc.

    C.V.a.2) A fronte del costo che l’impresa venditrice prevede di sostenere per adempiere l’impegno di garanzia contrattuale sui prodotti venduti va iscritto in bilancio un apposito fondo garanzia.

    C.V.a.3) Il costo inerente alla prestazione di tale assistenza deve essere stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto.

    C.V.a.4) Il fondo garanzia è congruo quando copre tutti i costi che verranno sostenuti per adempiere l’impegno di garanzia contrattuale per i prodotti venduti alla data di bilancio.

    Gli stanziamenti comportano una ragionevole stima dei costi, che è di solito effettuata sulla base dell’esperienza del passato e di elaborazioni statistiche che tengano conto dei vari elementi pertinenti. [6].

    I costi stanziati devono essere periodicamente riesaminati. In particolare, le assunzioni ed i parametri utilizzati per effettuare le stime devono essere rivisti periodicamente alla luce dell’esperienza e di fatti più recenti in modo da apportare le dovute rettifiche.

    C.V.b) Fondo manutenzione ciclica

    A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturati più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili, va iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

    Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al Documento n. 16 sulle immobilizzazioni materiali.

    Gli stanziamenti a tale fondo hanno l’obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un’usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

    a) trattasi di manutenzione che sicuramente verrà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;

    b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dall’impresa almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;

    c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;

    d) la manutenzione ciclica ad intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all’esercizio.

    Per quanto riguarda la definizione ed il trattamento contabile della manutenzione (non ciclica) ordinaria e straordinaria si rimanda al già citato Documento n. 16 sulle immobilizzazioni materiali.

    Lo stanziamento va effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza.

    Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterrebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non vanno anticipate proiezioni future di tassi inflazionistici.

    La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.

    C.V.c) Fondo per buoni sconto e concorsi a premio

    C.V.c.1) Alcune imprese mercantili e industriali spesso utilizzano come strumento di marketing il sistema dei buoni sconto o dei concorsi a premio [7]. In base ad esso, l’impresa si impegna a riconoscere un certo sconto sull’acquisto di determinati suoi prodotti oppure ad erogare un premio (regalo in denaro o altri beni) al consumatore che faccia pervenire all’impresa, generalmente tramite rivenditori, appositi tagliandi o buoni.

    C.V.c.2) A fronte del costo che l’impresa prevede di sostenere per adempiere l’impegno contrattuale di concedere sconti o premi va costituito un fondo per buoni sconto e concorsi a premio.

    Tale fondo è congruo quando copre tutti i costi, connessi all’impegno contrattuale, che si prevede verranno effettivamente sostenuti.

    Va osservato infatti che, poiché l’impegno è unilaterale e soggetto a scadenza, l’impresa non riconoscerà lo sconto o il premio in base a tutti i buoni emessi bensì solo a quei consumatori che hanno adempiuto alle condizioni previste dal regolamento dell’operazione. L’importo del fondo deve pertanto essere stimato a fronte dei buoni che si prevede verranno presentati per il rimborso entro la scadenza e con le modalità previste dal regolamento.

    Occorre quindi stimare la percentuale di ritorno dei buoni, la quale dipende da vari fattori, come il tipo di prodotto, il tipo di campagna pubblicitaria a sostegno dell’operazione, il numero di buoni emessi, il valore unitario dello sconto o del premio e la propensione del consumatore all’acquisto del prodotto oggetto dei buoni.

    Tale stima dovrà essere basata sull’esperienza passata, sulle elaborazioni statistiche per operazioni similari e su tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare la stima più attendibile.

    Gli stanziamenti al fondo vanno effettuati rispettando il postulato della competenza e la relativa correlazione fra costi e ricavi.

    Al momento della contabilizzazione del ricavo si dovrà accantonare l’ammontare stimato dei buoni che verranno rimborsati successivamente, in quanto costituisce parte del costo di vendita del prodotto.

    In particolare, si raccomanda quanto segue:

    1) I parametri utilizzati devono consentire di stimare alla chiusura dell’esercizio la curva di ritorno dei buoni che verranno presentati per ottenere lo sconto o il premio relativamente a vendite del prodotto oggetto della campagna.

    La stima si riferisce in particolare a quella parte di buoni che, benché relativa a prodotti venduti in un certo esercizio, perverrà all’impresa negli esercizi successivi.

    2) Le previsioni di ritorno devono essere periodicamente, ed in ogni caso a fine esercizio, riesaminate sia alla luce dei ritorni effettivi sia per tener conto di eventuali mutamenti intervenuti nei presupposti delle previsioni.

    3) Il costo di un’operazione di buoni sconto o concorso a premio deve includere le spese dirette di natura accessoria collegate all’operazione stessa (stampa e distribuzione dei buoni, assolvimento delle formalità legali, incentivi ai rivenditori, ecc.).

    C.V.d) Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni di azienda ricevuta in affitto. [8].

    Le imprese, che allo scadere di concessioni devono restituire i beni al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento, devono addebitare al conto economico gli accantonamenti necessari per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti. Tali stanziamenti vanno effettuati sulla base di elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche, ecc.).

    Analoga metodologia deve essere adottata dalle imprese che abbiano ricevuto in affitto, o in usufrutto, un’azienda, qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi previsti dagli artt. 2561 e 2562 del Codice Civile.

    C.V.e) Fondo per costi per lavori su commessa. [9]

    Normalmente anche dopo la chiusura di una commessa vengono sostenuti dei costi (ad esempio per lo smobilizzo del cantiere, per collaudi, per penalità o garanzie contrattuali, ecc.). A fronte di tali costi nel passivo di stato patrimoniale deve essere stanziato un fondo per il loro importo previsto, eventualmente determinato anche in base a stime.

    C.V.f) Fondo per copertura perdite di società partecipate

    Qualora un’impresa abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole e abbia l’obbligo o l’intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, deve accantonare ad un fondo del passivo di stato patrimoniale un ammontare pari all’onere assunto.

    In relazione alla tipologia dell’impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito dovrà essere classificato come tale.

    C.V.g) Fondo recupero ambientale

    Nel caso in cui un’impresa per effetto di proprie attività causi danni all’ambiente ed al territorio ed in tal senso debba sostenere oneri per il disinquinamento o il ripristino, deve accantonare tali oneri in un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.

    C.V.h) Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

    Un’impresa sostiene dei costi qualora, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, decide di ridurre il proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all’esodo o procedure simili.

    Ugualmente è destinata a sostenere dei costi l’impresa che chiude alcuni reparti o linee di produzione, le cui attività non possono proseguire: tra tali costi si menziona, a titolo esemplificativo, il costo del personale occorrente per demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica ed adattamento di locali, nonché i canoni di locazioni non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili.

    Tali costi non sono correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell’esercizio in cui l’impresa decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Inoltre detti costi possono essere attendibilmente stimati e a fronte di essi devono essere effettuati accantonamenti ad un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale. [10].

    C.V.i) Fondo per indennità suppletiva di clientela

    L’indennità suppletiva di clientela per gli agenti e i rappresentanti di commercio deve essere corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all’agente; ai sensi dell’art. 1751, secondo comma, del Codice Civile (come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303), tale indennità non è dovuta solo «… quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia».

    Conseguentemente nel passivo di stato patrimoniale deve essere stanziato un fondo per l’importo previsto per tale indennità, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.

    C.VI. PASSIVITA’ ED ATTIVITA’ POTENZIALI

    Passività potenziali

    C.VI.a) Con l’espressione «passività potenziali» ci si riferisce a passività connesse a «potenzialità», cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

    In particolare, per «potenzialità» si intendono in questo documento una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l’impresa in una perdita od in un utile, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un’attività (ad esempio, una causa passiva, l’inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, una minaccia d’espropriazione, rischi non assicurati, ecc.), ovvero l’acquisizione di un’attività o la riduzione di una passività (ad esempio, una causa attiva, benefici fiscali da perdite a nuovo, ecc.).

    Le attività e le passività connesse a potenzialità costituiscono attività e passività potenziali.

    C.VI.b) Come indicato nel Documento n. 11 a proposito del principio di neutralità (o imparzialità), alcune aree del procedimento di valutazione, che è fondamentale per la redazione del bilancio, implicano un processo di previsione e di stima anche nell’applicazione di concetti rigidi.

    Il fatto che la determinazione di alcuni valori di bilancio implichi un procedimento di stima non significa che esista una situazione d’incertezza che caratterizza una potenzialità come definita nel precedente paragrafo C.VI.a), sebbene il procedimento di determinazione del relativo ammontare possa essere similare. p> Ad esempio, la determinazione dell’ammortamento degli impianti comporta un procedimento di stima della vita utile dei medesimi; tale procedimento di stima non significa che l’ammortamento sia una potenzialità; infatti non vi sono dubbi che il cespite cesserà di avere utilità per l’impresa. Lo stanziamento a fronte di pubblicità già effettuata da terzi per i prodotti dell’impresa non costituisce una potenzialità, in quanto l’obbligazione per il pagamento della pubblicità è certa.

    Va però rilevato che sia la valutazione delle potenzialità che il procedimento di stima connesso alla determinazione degli altri valori di bilancio devono essere sorretti dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d’esercizio ed in particolare di quelli della imparzialità e della verificabilità.

    C.VI.c) Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:

    1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro;

    2) dalla possibilità di stimare l’ammontare delle perdite.

    Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l’utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.

    Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell’impresa in casi similari, le decisioni che l’impresa intenderà adottare, ecc.

    C.VI.d) Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.

    Un evento dicesi probabile qualora se ne ammetta l’accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l’accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l’assenso di persona prudente. [11].

    Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell’evento futuro è inferiore al probabile. L’evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire. [11].

    L’evento remoto è invece quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente. [11]

    C.VI.e)

    1. Le perdite derivanti da potenzialità e pertanto anche quelle connesse a passività potenziali vanno rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:- la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività;

    – la possibilità di stimare l’entità dell’onere con sufficiente ragionevolezza.

    Se nella fattispecie si può pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori, lo stanziamento deve rappresentare la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati. Se nessuno dei valori stimati tra i limiti del detto campo è più valido degli altri, va stanziato almeno il minore degli ammontari. Va però indicato nella nota integrativa il rischio di ulteriori perdite se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati.

    2. Se l’evento è probabile ma l’ammontare dell’onere non è suscettibile di alcuna stima attendibile, ovvero se l’evento è possibile, non va effettuato uno stanziamento in bilancio, ma si dovrà evidenziare nella nota integrativa ogni informazione utile affinché il lettore possa avere i chiarimenti essenziali per la comprensione della situazione e valutare gli eventuali riflessi sul bilancio e sull’andamento dell’impresa. Non è richiesta indicazione nella nota integrativa se l’evento è remoto.

    3. Gli ammontari da stanziare in bilancio a fronte delle perdite connesse a potenzialità vanno determinati sulla base delle informazioni disponibili alla data del bilancio.

    Gli eventi che si verificano dopo la data di bilancio e che indicano che una passività già esisteva alla data del bilancio o che un’attività aveva subito una perdita di valore alla stessa data, vanno presi in considerazione al fine sia di determinare le potenzialità esistenti alla data del bilancio sia per valutare gli effetti e gli ammontari connessi a tali situazioni.

    C.VI.f)

    1. Se una perdita connessa ad una potenzialità è stata stanziata in bilancio, la situazione d’incertezza e l’ammontare dello stanziamento vanno indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.

    Tali stanziamenti vanno rilevati nei fondi per rischi ed oneri. Quando la perdita è molto significativa è preferibile effettuare la classificazione in un fondo separato. [12] con spiegazione nella nota integrativa.

    2. Se è probabile che l’evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l’ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo in caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, vanno fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l’evento sia possibile e che verranno elencate nei paragrafi successivi; inoltre dovrà indicarsi che è probabile che la perdita verrà sostenuta.

    3. Nel caso in cui l’evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, vanno indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

    – la situazione d’incertezza che potrebbe procurare la perdita;

    – l’ammontare stimato della possibile perdita o l’indicazione che la stessa non può essere effettuata;

    – altri possibili effetti se non evidenti;

    – preferibilmente, l’indicazione del parere della direzione dell’impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti.

    Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono esagerati rispetto alla reale situazione non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l’ammontare dei danni richiesti.

    4. L’esistenza e l’ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali), e di obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari, assunti dall’impresa, vanno posti in evidenza nei conti d’ordine e in nota integrativa anche se la perdita che l’impresa potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile deve essere stanziato un apposito fondo rischi.

    5. Contestazioni eventuali da parte di terzi di solito non sono poste in evidenza in bilancio a meno che sia probabile che le contestazioni verranno promosse e la perdita sia possibile. Se l’impresa non rispetta una clausola contrattuale, ma non è probabile che l’altra parte promuova contestazione in quanto non ha sofferto un danno significativo, non va effettuata alcuna menzione. Se invece l’impresa ha venduto un prodotto e successivamente emerge che ha causato danni significativi ai suoi utilizzatori ed è da ritenersi probabile che verrà promossa contestazione, va data evidenza in nota integrativa e, se determinabile, va effettuato uno stanziamento.

    6. Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità devono includere anche la stima delle spese legali e degli altri costi che devono essere sostenuti per quella fattispecie.

    7. Rischi non assicurati. – Devono essere effettuati stanziamenti a fronte di perdite probabili relative a rischi non totalmente o parzialmente assicurati verificatisi prima della chiusura dell’esercizio quando la stima delle perdite può essere effettuata sulla base dell’esperienza ed altre informazioni.

    L’evidenza dell’esposizione a rischi non assicurati dipende dalla fattispecie.

    Quando un rischio solitamente assicurato non lo è e vi è possibilità di subire perdite rilevanti, ne va data evidenza in nota integrativa. Lo stesso si rende necessario nel caso in cui il rischio non sia assicurabile ovvero il costo dell’assicurazione sia eccessivo.

    C.VI.g) Stanziamenti a fronte di rischi generici

    Gli stanziamenti per rischi generici sono in contrasto con i postulati del bilancio d’esercizio in quanto non si riferiscono a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività effettiva o che hanno determinato a quella data il deterioramento o la perdita di un’attività. A fronte di tali rischi possono però essere destinate apposite riserve di utili da costituirsi in sede di riparto degli utili e che vanno pertanto classificate tra le voci di patrimonio netto.

    C.VI.h) Attività ed utili potenziali

    Attività ed utili potenziali, anche se probabili, non vanno rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza in quanto essi non possono risultare dal riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati. Tuttavia, quando il realizzo dell’utile è certo e l’ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza, tale utile non costituisce una potenzialità e deve pertanto essere rilevato in bilancio.

    L’esistenza di un’attività potenziale e quindi la natura ed i fattori d’incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell’evento, la stima dell’ammontare se attuabile e l’impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l’evento è probabile.

    Vi sono tuttavia dei casi in cui l’evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

    C.VII. LE OPERAZIONI «FUORI BILANCIO» SU STRUMENTI DERIVATI . [13]

    Alle operazioni «fuori bilancio» relative a contratti derivati su titoli, valute, tassi d’interesse e indici di borsa. [14] devono applicarsi i medesimi criteri di valutazione stabiliti per le corrispondenti attività e passività «in bilancio». [15]; conseguentemente le perdite nette maturate in relazione alle operazioni in argomento devono essere stanziate in appositi fondi. [16] del passivo di stato patrimoniale ricomprese nella voce B.3.

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