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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
28 Giugno 2020

i Testo Unico delle Imposte sui Redditi i DPR 22 12 1986 n 917 | Capo I – Disposizioni Generali (Art. 13 – Art. 24)-2

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Norma: DPR 22/12/1986 n. 917 Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Sezione: Titolo I – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

Specifica: Capo I – Disposizioni Generali (Art. 13 – Art. 24)

 

Articolo 13 – Altre detrazioni. (3)
In vigore dal 01/07/2020
Modificato da: Decreto-legge del 05/02/2020 n. 3 Articolo 3
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 8.000 euro ma non a
28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.
1-bis. Abrogato (4) (1).
2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 1, comma 127, lett. c) legge 27 dicembre 2013 n. 147).
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro (2).
4. (2)
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e’ maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.
______________________
(2) I commi 3 e 4 del presente articolo sono stati così sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con l’attuale comma 3 dall’art. 1, comma 210 legge 11 dicembre 2016 n. 232.
(3) Vedi D.L. n. 3 05/02/2020.
(4) Sulla salvaguardia del credito di cui al presente comma, vedi l’art. 128, commi 1 e 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Vedi, anche, l’art. 1, commi 13, 15, 27 e 129, L. 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma è abrogato dal 1° luglio 2020 come disposto da art. 3 D.L. n. 3 05/02/2020.

 

Articolo 13 bis – Detrazioni per oneri.
( NDR: ora art. 15. )
Nota:
Ripristino Contiene anche modif. ex artt.33 e 37 L. n.342/2000. Contiene anche le modifiche portate da art. 1 dl 669/96
Contiene anche modif. ex artt.33 e 37 L. n.342/2000. Per la decorrenza vedi l’art. 16 del DLG 47/2000. Vedi anche il
comma 4 dell’art. 6 della L. 488/99. Contiene modifiche recate da L. 449/97, art. 3, co 1, e art. 8, co 1.
In vigore dal 01/01/2003
Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Modificato da: Legge del 27/12/2002 n. 289 Articolo 90
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di  indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L’acquisto della unita’ immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del
contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto
per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarita’ del contratto di mutuo o di piu’ contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo’fruire della detrazione unicamente per la
propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote ;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costuite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla
guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e’ consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi’, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la
detraibilita’ delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facolta’ di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’ delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da’ immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita’ culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche’ le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita’ o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita’ culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche’ l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita’ di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche’ i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e’ consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis.
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di ndicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita’ europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa’ semplici di cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.

Articolo 13 ter – Detrazioni per canoni di locazione.
( NDR: ora art. 16. ) (N.D.R.: “Le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 4 a decorrere dal periodo di imposta 2000; le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. h) n. 3 a decorrere dal periodo di imposta 2001”. )
Nota:
Vedi anche il comma 4 dell’art. 6 della legge 488/99 Vedi anche il comma 4 dell’art. 6 della legge 488/99
In vigore dal 01/01/2001
Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 2
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

 

Articolo 14 – Altre detrazioni.
( NDR: ex art. 13 . )
Nota:
Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n. 467. Per la decorrenza vedi art. 3, c. 1, del DLG 18/12/97, n 467. Per gli effetti vedasi l’art. 10, comma 1, del DL n. 414/89. Per gli effetti vedasi l’art. 12, comma 1, del DL n. 40/90.
In vigore dal 01/01/2004
Soppresso da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
1. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono uno o piu’ redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 50 o di impresa di cui all’articolo 66, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, e’ superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.

 

Articolo 15 – Detrazioni per oneri.
(NDR: ex art.13-bis.)(6)
In vigore dal 01/01/2020
Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da
ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unita’ immobiliare deve essere
effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarita’ del contratto di mutuo o di piu’ contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo’fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
b-bis) dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in
dipendenza dell’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad
euro 1.000 per ciascuna annualita’;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costuite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche’ dalle spese sostenute
per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del
decreto del Ministro della sanita’ 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con
l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.(4) Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita’ e quantita’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel
precedente periodo, con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e’ consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che concorrono a formarlo.Si considerano, altresi’, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con
decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita’ delle
predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge
26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita’ statali e non statali, in misura non
superiore, per le universita’ non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta’ universitaria con decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli
importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita’ statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno
2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera
i-octies), che non e’ cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonche’ per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonche’ a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;(5)
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore al
5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facolta’ di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013,
nonche’ a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso
periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita’ permanente. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016,
l’importo di euro 530 e’ elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita’ grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita’ di cui all’articolo 4 della medesima legge. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i
percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita’
immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’ delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da’ immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita’ culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini
didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche’ le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse.
Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali
non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita’ o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita’ culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche’ l’ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente (1);
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita’ di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a
favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita’, all’entrata dello Stato (1);
Lettera abrogata [i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai
soci alle societa’ di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e’ consentita a condizione che il versamento di
tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’
articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee a consentire
all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;]
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Lettera abrogata [i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l’ultimo periodo della lettera i-bis;]
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento, per i ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attivita’ sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalita’, nonche’ agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita’, collegi universitari
legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una
universita’ ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri, e
comunque in una provincia diversa, per unita’ immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’universita’ o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la
detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita’ ovvero da atti di assegnazione in
godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile e’ situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’universita’ ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito
della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed e’ ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto
a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di
locazione finanziaria su unita’ immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta’ inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta’ su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta’
di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta’ non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a
55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta’ su
immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, nonche’ a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita’, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
1.1 Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (2), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi
non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e’ consentita
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori
modalita’ idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.(3)
1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall’art. 14, comma 5 decreto-legge 28 dicembre 2013 n.
149).
1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita’ europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e’ ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta’ o altro diritto reale dell’unita’ immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per
l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), e-quater), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la
detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorche’ non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa’ semplici di
cui all’articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito.
3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli
oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche’ per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) .
_______________________
(1) Vedasi l’art. 1, comma 1 decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014 n. 106, per la disapplicazione delle disposizioni contenute nelle lettere h) ed i) del presente comma a
decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013.

(2) Importo così elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art. 1, comma 137, lett. b) legge 23 dicembre 2014
n. 190. Per l’applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 vedasi il comma 138 del medesimo art. 1 legge n. 190 del 2014.
(3) Vedasi pure comma 11 dell’art. 89 del D Legislativo 117 del 03/07/2017.
(4) Vedasi pure art. 5-quinquies del D.L. 148 del 16/10/2017.
(5) Vedi comma 347 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.
(6) Vedi comma 679 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

 

Articolo 16 – Detrazioni per canoni di locazione.
(NDR: ex art.13-ter. Ai sensi dell’art.1, comma 10, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.)
In vigore dal 21/08/2014
Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 91 Articolo 7
01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o
rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una
detrazione complessivamente pari a:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno
di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di
unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di
100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i
primi tre anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.
1-ter. Ai giovani di eta’ compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per l’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia
diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge,
spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu’ favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unita’
immobiliare locata e’ adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto
titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta’
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprieta’ dei genitori, entro il limite di euro
80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve
essere redatto in forma scritta. (*)
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e’ riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ per
l’attribuzione del predetto ammontare.
(*) La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2014.

Articolo 16 bis – (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici)
In vigore dal 01/01/2015
Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati
gli interventi:(2)
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche’ non
rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche’ sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere
realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;(1)
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in
materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario
delle singole unita’ immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si
assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o
di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita’ immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attivita’ commerciale, la detrazione spettante e’
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e’ cumulabile con le agevolazioni gia’ previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi.
8. In caso di vendita dell’unita’ immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione
non utilizzata in tutto o in parte e’ trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti,
all’acquirente persona fisica dell’unita’ immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e’ stato
adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita’ di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (1).
(1) Testo dell’articolo aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera c) decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 con le
modifiche recate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214. Il testo precedente le modifiche della legge
di conversione era il seguente: “1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche’
non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche’ sia stato dichiarato lo stato di
emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere
realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali
connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in
materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita’
immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari
al 25 per cento del prezzo dell’unita’ immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita’ immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attivita’ commerciale, la detrazione spettante e’
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e’ cumulabile con le agevolazioni gia’ previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi.
8. In caso di vendita dell’unita’ immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte e’ trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle
parti, all’acquirente persona fisica dell’unita’ immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e’ stato
adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita’ di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.
__________________________
(1) Vedi anche comma 3-ter art. 10 D.L. n. 34 30/04/2019; ai sensi del comma 16 bis, articolo 119 del DL 34/2020,
così come modifcato dalla Legge di conversione 77/2020 con vigenza 19/07/2020, la detrazione prevista dal presente
articolo 16-bis, comma 1, lettera h) per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e
per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
(2) Per l’applicabilità della detrazione vedi anche art. 119 D.L. n. 34 19/05/2020.

 

Articolo 17 – Tassazione separata.
(N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)
Nota:
Per la decorrenza vedi l’art. 12 del DLG 47/2000. Il comma 1 e’ modificato da DLG 446 del 15/12/97 art. 48 comma 2.
In vigore dal 01/01/2007
Modificato da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21
1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennita’ e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennita’ di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi
dell’art. 2125 del codice civile nonche’ le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (1)
a-bis) (lettera abrogata);
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49;
c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa’ di persone;
e) indennita’ percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennita’ percepite da sportivi professionisti, al termine dell’attivita’ sportiva ai sensi del settimo comma dell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n.91, se non rientranti tra le indennita’ indicate alla lett. a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu’ di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu’ di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita’ per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita’ di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennita’ spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu’ anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa’ indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa’ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;
m) (lettera abrogata);
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c),quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita’ stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi
stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se cio’ risulta piu’ favorevole per il contribuente.

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 9 legge 27 dicembre 2006 n.296, ai fini della presente lettera, si applicano, se piu’ favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

 

Articolo 17 bis – Prestazioni soggette ad imposta.
( NDR: ora art. 20. )
In vigore dal 26/05/2001
Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
Modificato da: Decreto legislativo del 12/04/2001 n. 168 Articolo 7
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell’articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell’articolo 17, assumendo il numero degli
anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta.
Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e’ maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.
2. Se la prestazione e’ non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi’ nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche’ in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’ o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e’ inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.

 

Articolo 18 – Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera.
( NDR: ex art. 16 bis . )
In vigore dal 13/08/2011
Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la
ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente ha la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche’ di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

 

Articolo 19 – Indennita’ di fine rapporto.
(NDR: ex art. 17.)
In vigore dal 04/07/2006
Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 36
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia’ assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta e’ applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui e’ maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia’ assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e’ maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti.
1-bis. Se in uno o piu’ degli anni indicati al comma 1 non vi e’ stato reddito imponibile, l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e’ stato reddito imponibile; se non vi e’ stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l’imposta determinata ai sensi del comma 1 e’ diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo e’ rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e’ proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita’ e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita’ e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per
il loro ammontare netto con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita’ convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la riduzione e’ rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e’ proporzionalmente ridotta. L’imposta e’ applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui e’ maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennita’, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e’ computato previa detrazione di una somma pari
alla percentuale di tali indennita’ corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e’ maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita’ della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell’eccedenza.
4. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita’ equipollenti, nonche’ sulle anticipazioni relative alle altre indennita’ e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia’ assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. (Comma abrogato)
5. Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 c.c. e nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 l’imposta, determinata a norma del presente articolo, e’ dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e’ ammessa in deduzione dall’ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita’ per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita’ e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

 

Articolo 20 – Prestazioni pensionistiche.
(NDR: ex art. 17-bis.)
In vigore dal 04/07/2006
Soppresso da: Decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 Articolo 21
Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, dell’articolo 17 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1, dell’articolo 19, assumendo il numero
degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e’ maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 19, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e’ non superiore a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresi’ nei casi previsti dall’articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, nonche’ in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’ o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti e comunque quando l’importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica e’ inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro
intero importo.

 

Articolo 20 bis – Redditi dei soci delle societa’ personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e
liquidazione.
In vigore dal 02/12/2005
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 1
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilita’ della tassazione separata.

 

Articolo 21 – Determinazione dell’imposta per gli altri redditi tassati separatamente.
( NDR: ex art. 18 . )
In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e
di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui e’ sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell’articolo 17, all’anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell’articolo 17, l’imposta e’ determinata applicando all’ammontare conseguito o imputato, l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell’articolo 17 e’ stata riconosciuta la detrazione, l’imposta e’ determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari;
l’imposta dovuta da ciascuno di essi e’ determinata applicando all’ammontare percepito, diminuito della quota
dell’imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l’aliquota corrispondente
alla meta’ del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all’anno in cui si e’ aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e’ stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla meta’ del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi e’ stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica
l’aliquota stabilita all’art. 12 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 17 l’imposta determinata ai sensi dei
precedenti commi e’ ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 13 e nei commi 1 e 2 dell’art.
14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lett. c), d), e) ed f) del comma 1 dell’art. 17 l’imposta si applica anche sulle eventuali
anticipazioni salvo conguaglio.

 

Articolo 22 – Scomputo degli acconti.
In vigore dal 03/12/2016
Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 5
1. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: a) l’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero secondo le modalita’ di cui all’articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in
acconto dell’imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa’, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e’ superiore a quello
dell’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in
diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e’ superiore a
quello dell’imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.

 

Articolo 23 – Applicazione dell’imposta ai non residenti.
(NDR: ex art. 20.)
In vigore dal 01/01/2019
Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d’impresa derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita’ svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso,
nonche’ le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa’ residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da
rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da
cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche
attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita’ di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del
comma 1 dell’art. 16;(1)
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui allelettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1
dell’articolo 47;(2)
c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonche’ di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, societa’ o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate
per loro conto nel territorio dello Stato.
———————
(1)Vedi, ora, l’art. 17 ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. .
(2)Vedi, ora, l’art. 50 ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

 

Articolo 24 – Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti. (NDR: ex art.21.)
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1
1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a
norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo
10.
3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonche’ quelle di cui all’articolo 15, comma 1,
lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano
che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta e’ determinata sulla base delle disposizioni
contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia
pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di
agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma (1).
(1) In attuazione delle disposizioni del presente comma vedasi il decreto 21 settembre 2015.

 

Articolo 24 bis –
Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1).
In vigore dal 01/01/2017
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare
per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero
individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in
Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci
precedenti l’inizio del periodo di validita’ dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67,comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validita’ dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 e’ dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui e’ valida la predetta opzione. Tale importo e’ ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma
6. L’imposta e’ versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non e’ deducibile da nessun’altra
imposta o contributo.
3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di
interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio
2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene
trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e’ efficace a decorrere da tale periodo
d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno
avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali
informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita’ fiscali delle giurisdizioni
indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione.
4. L’opzione di cui al comma 1 e’ revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo
periodo d’imposta di validita’ dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale
versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se’ o per uno o piu’ dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare
la facolta’ di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu’ Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista puo’ essere estesa nel
corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o piu’ dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purche’
soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le
giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validita’
dell’opzione. L’estensione dell’opzione puo’ essere revocata in relazione a uno o piu’ familiari di cui al periodo
precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche
ai familiari. La decadenza dal regime di uno o piu’ dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta
sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 152 legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai sensi del successivo comma 159
del citato art. 1 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per la prima volta con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
232 del 2016 (1° gennaio 2017). Vedasi anche i commi da 153 a 158 dell’art. 1 legge n. 232 del 2016.

 

Articolo 24 ter – (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno).
In vigore dal 24/12/2019
Modificato da: Decreto-legge del 24/10/2019 n. 123 Articolo 9 ter
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita’ dell’opzione.
2. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l’opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza
da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita’ fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validita’ dell’opzione.
4. L’opzione di cui al comma 1 e’ valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace
ai sensi del comma 5.
5. L’opzione di cui al comma 1 e’ esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene
trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e’ efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
6. L’imposta e’ versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non e’ deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
7. L’opzione e’ revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti
prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, altresi’, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facolta’ di non avvalersi dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu’ Stati o territori esteri, dandone specifica
indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i
redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i
redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si
applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.
8-bis. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ del regime di cui al
presente articolo.

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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