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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
4 Gennaio 1970

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro – DPR 26 4 1986 n 131 | Art. 69 – Art. 75

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Norma: DPR 26/4/1986 n. 131 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Sezione: Titolo VII – Sanzioni

Specifica: Art. 69 – Art. 75

Art. 69 Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 18
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 e’ punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e’ effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

Art. 70 Tardivita’ del pagamento.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Art. 71 Insufficiente dichiarazione di valore.
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell’articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e’ superiore al quarto del valore accertato.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 72 Occultazione di corrispettivo.
In vigore dal 01/01/2016
Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 18
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella gia’ applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71.

Art. 73 Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio.
1. Per l’omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell’ufficio del registro, chiede all’autorita’ competente l’applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.
Testo: in vigore dal 01/04/1998

Art. 74 Altre infrazioni.
1.in vigore dal 04/07/2006 modificato da: DL del 04/07/2006 n. 223 art. 35 convertito
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell’articolo 63, e’ punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 75 Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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