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Normativa Fiscale
Scritto da: Misterfisco
30 Giugno 2020

Riordino della finanza degli enti territoriali Ici – D Lgs 30 12 1992 n 504 | Art. 18 Disposizioni transitorie.

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Norma: D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali

Sezione: Titolo I Imposte Comunali – Capo I Imposta comunale sugli immobili

Specifica: Art. 18 Disposizioni transitorie.

 

1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene
stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  al  sensi
del comma 1  dell'articolo  6,  deve  essere  adottata  entro  il  28
febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta  per  l'anno
1993 deve essere effettuato dal 1 al 15 dicembre di tale anno. 
  2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune e' tenuto a comunicare al
concessionario  di  cui  all'articolo  10,   comma   3,   la   misura
dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  vigente   sul
proprio territorio per l'anno 1993, nonche' la  somma  corrispondente
alla media delle  riscossioni  nel  triennio  1990/1992  per  imposta
comunale sull'incremento di valore  degli  immobili.  Sulla  base  di
detta comunicazione il concessionario procede alla  rideterminazione,
ove occorra, dell'importo  delle  riscossioni  dell'imposta  comunale
sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per
mille e procede  al  versamento  ad  apposito  capitolo  dell'entrata
statale dell'importo  risultante  dalla  differenza  tra  l'ammontare
delle riscossioni cosi' rideterminate  e  l'ammontare  corrispondente
alla media delle  riscossioni  nel  triennio  1990/1992  per  imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  nonche'   al
versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni.
Le predette operazioni sono effettuate sulla prima  rata  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1  del  presente
articolo, computando la perdita per INVIM per meta' sulla detta prima
rata e per  l'altra  meta'  sul  saldo.  Le  somme  rivenienti  dalle
ulteriori riscossioni, sempre  relative  all'imposta  comunale  sugli
immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base  dell'aliquota
del  4  per  mille,  sono  anch'esse   versate   dal   concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte della  perdita
per INVIM che non e' stata detratta nelle precedenti  operazioni.  In
assenza della comunicazione da parte  del  comune  il  concessionario
procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle
somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi  del
comma 3 del predetto articolo 10 e' a carico dell'ente a  favore  del
quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello
Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico
del capitolo 3458 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
finanze per l'anno finanziario medesimo. 
  3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la
liquidazione e  la  rettifica  delle  dichiarazioni,  l'accertamento,
l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione  delle
somme  conseguentemente   dovute   sono   effettuati   dagli   uffici
dell'Amministrazione  finanziaria   dello   Stato   a   norma   delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  accertamento,  riscossione  e
sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui  redditi;  per  tale
anno 1993 i predetti  uffici  provvedono  altresi'  agli  adempimenti
previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi  ai
fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme  riscosse  per
effetto di quanto disposto  dal  presente  comma  sono  di  spettanza
dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli  oneri  per
il servizio del debito  pubblico  nonche'  alla  realizzazione  delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione  degli  impegni
di riequilibrio del bilancio assunti  in  sede  comunitaria;  se  per
l'anno 1993 e' stata stabilita dal  comune  un'aliquota  superiore  a
quella minima del 4 per mille, le dette somme  sono  calcolate  sulla
base dell'aliquota minima e la parte eccedente e' devoluta in  favore
del comune che ha stabilito un'aliquota superiore  a  quella  minima.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  sono  determi-
nate  le  modalita'  per  l'acquisizione  da   parte   degli   uffici
dell'Amministrazione finanziaria e  del  Ministero  dell'interno  dei
dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attivita',  anche  ai
fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con
lo  stesso  decreto  sono,  altresi',  stabilite  le  modalita'   per
l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti. 
  4. Con decreti del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e  dell'interno,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalita'  per  l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo. 
  5. Per  l'anno  1993,  ai  fini  della  determinazione  della  base
imponibile  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  si  applica   un
moltiplicatore pari a cento per le  unita'  immobiliari  classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10  e
C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo  D  e  nella
categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle  classificate  nella
categoria C/1; resta fermo quanto  disposto  dal  terzo  periodo  del
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del  presente  articolo
non si applicano ai comuni  compresi  nei  territori  delle  province
autonome di Trento e Bolzano.

 

Sommario Normativa Fiscale

Fonte: Agenzia Delle Entrate
La presente non è una pubblicazione ufficiale.

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