Il principio generale
Il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) rappresenta una particolare modalità di applicazione dell’Iva in cui il debitore d’imposta non è il cedente, bensì l’acquirente del bene o del servizio.
Nel settore aurifero, tale regime ha una funzione fondamentale di contrasto alle frodi fiscali, poiché evita indebite detrazioni o mancate dichiarazioni dell’imposta.
Tuttavia, non tutti i prodotti in oro rientrano nel perimetro di questa disciplina: l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che occorre distinguere attentamente tra semilavorati auriferi e prodotti finiti.
La consulenza giuridica del 22 settembre 2025
Con la risposta n. 13/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva da applicare alle cessioni di materiale aurifero e di semilavorati.
L’interpello è stato presentato dall’Associazione Alfa, che chiedeva se il reverse charge potesse estendersi anche a determinati componenti in oro, come:
- mollette per orecchini
- moschettoni
- castoni
- chiusure per bracciali
Si tratta infatti di articoli già strutturati e apparentemente “completi”, che vengono successivamente assemblati o incastonati per ottenere gioielli destinati al consumatore finale.
Cosa si intende per semilavorati auriferi
Il Dpr n. 150/2002 stabilisce che i semilavorati sono quei prodotti che:
- pur presentando una struttura finita o semifinita, non hanno un utilizzo autonomo;
- sono destinati ad essere incorporati in oggetti più complessi.
Con il Dlgs n. 211/2024, l’ambito del reverse charge è stato esteso anche a questi semilavorati, a condizione che abbiano una purezza pari o superiore a 325 millesimi.
Esempi tipici di semilavorati auriferi:
- rottami di gioielli in oro destinati a fusione e affinazione;
- beni in oro usati (anche integri), ma ceduti per trasformazione industriale;
- polveri e paste contenenti oro, valutate in base al contenuto aurifero.
La distinzione tra semilavorati auriferi e prodotti finiti
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il reverse charge non si applica ai prodotti finiti, cioè a quelli che hanno già concluso il proprio ciclo produttivo e non richiedono ulteriori trasformazioni industriali.
Già con la risoluzione n. 161/E del 2005 era stato chiarito che articoli come montature di anelli, chiusure per collane o bracciali non possono essere considerati semilavorati, poiché sono pronti per l’uso e non necessitano di un’ulteriore lavorazione metallurgica.
Il chiarimento del 2025
Nella risposta n. 13/2025, il Fisco ha ribadito che componenti come mollette, moschettoni, castoni e altri articoli simili non rientrano nei semilavorati, poiché:
- l’attività di assemblaggio o incastonatura non equivale a una trasformazione industriale del metallo;
- tali beni presentano le stesse caratteristiche dei prodotti già esclusi nel 2005 (montature e chiusure).
Conseguenza pratica
Per questi prodotti, il regime di reverse charge non trova applicazione.
L’Iva deve quindi essere assolta con le modalità ordinarie, cioè applicata dal cedente in fattura e versata secondo le regole generali.
Perché è importante la distinzione
La corretta individuazione del regime fiscale da applicare non è solo un dettaglio tecnico, ma ha implicazioni concrete:
- tutela le imprese da sanzioni dovute a errata applicazione dell’Iva;
- garantisce maggiore certezza nei rapporti contrattuali e commerciali;
- riduce il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.