Introduzione: un nuovo passo verso l’attuazione del reverse charge nel settore logistico
Con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice identificativo da utilizzare nella compilazione del modello F24. Tale codice consente la corretta individuazione del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta nell’ambito del regime opzionale di reverse charge IVA per la logistica, introdotto con la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 59, legge n. 207/2024).
Questa novità rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di attuazione del nuovo meccanismo contabile. È pensato per semplificare gli adempimenti IVA e ridurre il rischio di evasione nel comparto logistico, caratterizzato da catene contrattuali complesse e numerosi passaggi tra subappaltatori.
Il regime opzionale di reverse charge nella logistica
La nuova disciplina in materia di inversione contabile IVA si applica, in via transitoria, ai servizi resi a imprese che operano nel trasporto, nella movimentazione merci e nella logistica integrata.
L’obiettivo è di consentire alle imprese di adottare un modello più trasparente di gestione dell’imposta. Riducendo gli oneri amministrativi e le possibilità di errori o omissioni nei versamenti.
In concreto, il regime consente a prestatore e committente di scegliere congiuntamente che il pagamento dell’IVA sulle prestazioni sia effettuato direttamente dal committente, in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
La fattura continua a essere emessa dal prestatore, ma l’IVA viene versata dal committente tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.
Durata e modalità di adesione all’opzione
L’opzione per il regime transitorio del reverse charge ha validità triennale e deve essere esercitata mediante una specifica comunicazione telematica inviata dal committente all’Agenzia delle Entrate.
Il modello per tale comunicazione è già disponibile attraverso i servizi online dell’Agenzia, come illustrato nella precedente circolare “Logistica, pronto il modello per l’opzione IVA transitoria”.
È importante ricordare che la scelta può essere utilizzata in qualsiasi rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, ma per ogni singola opzione deve essere inviata una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Questo garantisce la tracciabilità delle operazioni e una gestione chiara dei soggetti coinvolti.
Il nuovo codice identificativo “66”: funzione e utilizzo
La risoluzione n. 53/2025 introduce il codice identificativo “66”, denominato:
“Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.
Tale codice è essenziale per la corretta compilazione del modello F24. In quanto consente di individuare il prestatore o subappaltatore solidalmente responsabile dell’imposta versata dal committente.
Il suo utilizzo è obbligatorio ogni volta che si effettua un versamento relativo al reverse charge logistica. Per garantire la corretta imputazione del pagamento ai soggetti coinvolti.
Indicazioni pratiche per la compilazione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate, con la stessa risoluzione, fornisce istruzioni operative per la compilazione del modello F24:
- Nella sezione “Contribuente”, devono essere inseriti il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o appaltatore che effettua il versamento.
- Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, deve essere riportato il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (cioè il prestatore o subappaltatore).
- Nel campo “Codice identificativo”, occorre indicare il nuovo codice “66”.
Queste indicazioni si aggiungono a quelle già fornite con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, con cui era stato istituito il codice tributo “6045”, destinato al versamento dell’IVA dovuta in nome e per conto del prestatore.
Continuità con le disposizioni precedenti
Resta confermata la validità delle istruzioni operative contenute nella risoluzione n. 47/E/2025, che definisce le modalità di versamento e di compilazione del modello F24 per l’esercizio dell’opzione.
Il nuovo codice identificativo “66” non sostituisce tali regole, ma si integra con esse. Offre un ulteriore strumento di identificazione per assicurare trasparenza, tracciabilità e correttezza dei versamenti IVA nel settore della logistica.
Reverse charge logistica e codice identificativo
Con l’introduzione del codice identificativo 66, l’Agenzia delle Entrate completa il quadro operativo del reverse charge logistica, rendendo più chiari e controllabili i rapporti tra committenti e prestatori.
La misura rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente e sicura dell’IVA nel comparto logistico. Un settore strategico per l’economia nazionale ma spesso complesso dal punto di vista fiscale e amministrativo.