Per ottenere l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo adattato destinato alla guida di una persona con disabilità basta la patente speciale e non è necessario possedere una certificazione ai sensi della Legge 104/1992.
È sufficiente essere titolari di patente speciale che riporti in modo esplicito i codici di adattamento del veicolo prescritti dalla Commissione medica locale.
Questo principio è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 35 dell’11 febbraio 2026.
Chi può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta
L’agevolazione spetta ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti che:
- siano abilitati alla guida;
- siano in possesso di patente speciale;
- abbiano sulla patente l’indicazione degli adattamenti obbligatori per la conduzione del veicolo.
👉 L’elemento determinante, quindi, non è il riconoscimento formale dell’handicap, ma la documentazione tecnica che attesta la necessità di specifici adattamenti alla guida.
Il caso esaminato dall’Agenzia
Il chiarimento nasce dalla richiesta di un contribuente titolare di patente speciale categoria Bs, rilasciata dalla Commissione medica locale, contenente l’indicazione degli adattamenti necessari alla guida.
Il contribuente:
- non possiede certificazione di handicap o invalidità ai sensi della Legge 104/1992;
- chiede se l’assenza di tale certificazione impedisca l’accesso all’IVA al 4%.
La risposta dell’Agenzia è chiara: la certificazione 104 non è requisito necessario ai fini dell’agevolazione.
Il quadro normativo di riferimento
Articolo 1-bis del DL 121/2021
L’articolo 1-bis del Decreto-legge 121/2021 stabilisce che:
per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, la patente speciale con adattamenti prescritti costituisce documento idoneo a comprovare il diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto del veicolo.
In sostanza, la patente stessa diventa prova sufficiente della condizione richiesta.
DM 16 maggio 1986
Il Decreto ministeriale 16 maggio 1986:
- individua gli adattamenti tecnici rilevanti ai fini dell’agevolazione;
- chiarisce che gli adattamenti possono essere anche di serie, purché:
- prescritti dalla Commissione medica locale;
- riportati formalmente nella patente.
Codice della strada: patente speciale
La disciplina della patente speciale trova fondamento nel Codice della strada.
- Articolo 116, comma 4: consente ai mutilati e minorati fisici di conseguire la patente speciale (categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D), eventualmente con limitazioni o prescrizioni.
- Articolo 119: disciplina gli accertamenti dei requisiti fisici e psichici, demandati alla Commissione medica locale o agli organi sanitari competenti.
Queste norme costituiscono il presupposto tecnico-giuridico su cui si basa l’agevolazione fiscale.
Chiarimenti precedenti: Risoluzione 40/2023
Con la risoluzione n. 40/2023, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, a partire dal 29 gennaio 2022, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti possono ottenere l’IVA al 4% presentando:
- copia semplice della patente speciale, contenente l’indicazione degli adattamenti (anche di serie);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di non aver fruito della medesima agevolazione nei quattro anni precedenti.
Documentazione necessaria in sintesi
Per accedere all’IVA agevolata al 4% occorre:
- Patente speciale con adattamenti prescritti e riportati;
- Autodichiarazione di mancata fruizione dell’agevolazione nel quadriennio precedente.
❗ Non è richiesta certificazione di handicap o invalidità ex Legge 104/1992.
Riduzione IVA al 4% veicolo adatto
La riduzione dell’aliquota IVA al 4% per l’acquisto di un veicolo adattato:
- non è subordinata al possesso di una certificazione di disabilità;
- è invece legata alla presenza, nella patente speciale, delle prescrizioni tecniche relative agli adattamenti del veicolo.
Il documento di guida, quando correttamente annotato, rappresenta di per sé titolo sufficiente per accedere al beneficio fiscale.