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Novità Iva
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14 Luglio 2023
4 Minuti di lettura

Salvataggio o assistenza in mare, operazioni esenti da IVA

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Le operazioni di salvataggio o di assistenza in mare sono esenti da IVA. La non imponibilità IVA si applica ai contratti di noleggio di imbarcazioni se specificato che tali imbarcazioni sono destinate a tali operazioni. Questo è chiarito dal principio di diritto n. 9 del 13 giugno 2023, ed è subordinato alla condizione che l’imbarcazione sia adibita a tali specifiche operazioni. Il regime di esenzione si applica alle cessioni di determinate imbarcazioni, definite dalla legge in base al tipo di utilizzo e all’impiego del mezzo di trasporto, nonché a specifici servizi, tra cui il noleggio e la locazione.

In particolare, in base all’articolo 8-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, sono esenti dall’IVA le cessioni di determinate imbarcazioni, definite dalla legge in base all’utilizzo del mezzo di trasporto e alla sua destinazione, nonché alcuni servizi specifici, tra cui la locazione e il noleggio delle stesse imbarcazioni e aeromobili.

La norma sulle operazioni in mare esenti da IVA

La norma stabilisce che “sono equiparate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8: a) le cessioni di navi destinate alla navigazione in alto mare e utilizzate per attività commerciali o di pesca.

Nonché le cessioni di navi destinate alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, demolizione esclusa, fatta eccezione per le imbarcazioni da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; e) i servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modifica, trasformazione, assemblaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), abis), b) e c), nonché i servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), abis) e b)”.

A tal proposito, la circolare n. 43/2011, in linea con la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 22 dicembre 2010, causa C116/10). Ha specificato che “il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 8-bis, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633, relativo ai servizi di locazione e noleggio delle imbarcazioni da diporto, si applica non in base a criteri oggettivi. In relazione a requisiti soggettivi precisi che devono caratterizzare anche l’attività svolta dal soggetto che noleggia e loca l’imbarcazione da diporto”.

In sostanza, per l’applicazione del regime di esenzione, è rilevante anche l’utilizzo dell’imbarcazione da parte del locatario o del noleggiatore. Pertanto, è necessario che si tratti di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella lettera a) della suddetta disposizione.

Di conseguenza, il regime di esenzione IVA si applica ai contratti di noleggio di imbarcazioni se specificato che l’imbarcazione è destinata a “operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”. Ciò perché:

  • L’articolo 8-bis specifica che le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate in mare.
  • La condizione relativa alla navigazione in alto mare si applica alle imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate in attività commerciali, industriali e di pesca. Non si riferisce alle imbarcazioni impiegate in operazioni di salvataggio o assistenza in mare e alle imbarcazioni destinate alla pesca costiera (cfr. risoluzione n. 2/2017 e risposta n. 183/2020).

Pertanto, l’esenzione dall’IVA è subordinata alla sola condizione che l’imbarcazione sia destinata a operazioni di salvataggio o assistenza in mare. Di conseguenza, non è necessario presentare una dichiarazione che attesti la condizione di navigazione in “alto mare”, prevista dall’articolo 8-bis, comma 3 del Decreto sull’IVA.

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