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Novità Iva
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3 Novembre 2023
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Note di variazione per le fatture doppie

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Due fatture emesse per la stessa operazione possono essere corrette attraverso l’utilizzo di note di variazione, come illustrato con la risposta n. 447 13 ottobre 2023. L’errore di duplicazione è simile a situazioni che comportano la nullità, l’annullamento, la revoca, la risoluzione o la rescissione di una transazione.

Caso specifico di una società che ha duplicati di fatture

Immaginiamo una società che, a causa di un errore, scopre che ha emesso duplicati delle fatture per la stessa operazione. Per risolvere questa situazione, può registrare tutti i duplicati nel periodo fiscale corrente e annullarli emettendo note di variazione con importi ridotti. Queste note possono essere cumulate per ciascun cliente, ognuno con un proprio codice identificativo IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta in data 13 ottobre 2023 a una società che opera nel settore alimentare e ha clienti, tra cui una società olandese con sedi in vari paesi europei. La società ha notato la duplicazione delle fatture emesse nel 2022 e 2023.

La società aveva inviato le sue fatture elettroniche tramite il canale telematico SDI dal 1° gennaio 2022 al 21 giugno 2023. In particolare, per la società olandese, aveva utilizzato un portale intermediario per la contabilità. A gennaio 2022, il portale aveva comunicato un cambiamento nella procedura, ma a causa di un errore di comunicazione, la società non era a conoscenza della nuova procedura fino a quando non ha scoperto la duplicazione delle fatture.

Richiesta della società di risolvere i duplicati

La società chiede se può risolvere questa situazione emettendo note di variazione con importi ridotti per ciascun cliente e ritiene che queste note siano necessarie solo per correggere le fatture duplicate, senza dover essere registrate nei registri contabili in cui non ci sono duplicati.

L’Agenzia delle Entrate concorda sostanzialmente con l’approccio proposto dalla società. La risposta precisa che questa soluzione è valida a condizione che le fatture duplicate si riferiscano alla stessa operazione. In questo caso, l’errore può essere corretto registrando i duplicati emessi dall’intermediario (il portale) nel periodo fiscale corrente e annullandoli emettendo note di variazione, seguendo le regole stabilite dall’articolo 26 del decreto IVA, che riguarda le correzioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta quando un’operazione per cui è stata emessa una fattura viene cancellata o ridotta.

L’Agenzia delle Entrate fa notare che questa situazione è simile a un caso risolto in precedenza (risposta n. 395/2019) in cui l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche è stato equiparato a cause come la nullità, l’annullamento, la revoca, la risoluzione o la rescissione.

In sintesi, una volta registrati i duplicati, la società può emettere e registrare le note di variazione per annullarli. Inoltre, queste note possono essere cumulate per ciascun cliente, indicando i dettagli di ciascuna fattura duplicata e specificando nella causale “storno totale delle fatture per errato invio tramite SDI”.

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