L’esenzione dall’Iva per le prestazioni rese nell’ambito delle attività di trattamento corporeo non dipende dalla mera finalità terapeutica dichiarata, bensì dalla qualificazione giuridica della professione esercitata. È questo il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, che ha fornito chiarimenti puntuali sul regime fiscale applicabile alle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnini degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti).
Il documento di prassi affronta due profili strettamente collegati: da un lato l’applicabilità dell’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie, dall’altro le corrette modalità di fatturazione.
Il perimetro dell’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie
L’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto Iva stabilisce che sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Tuttavia, l’applicazione concreta di tale disposizione richiede un’analisi articolata, perché il beneficio fiscale non si estende automaticamente a qualsiasi attività che abbia finalità di benessere o trattamento fisico.
Secondo l’interpretazione consolidata, occorre la compresenza di due presupposti: un requisito oggettivo, consistente nella natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione della persona), e un requisito soggettivo, rappresentato dall’inquadramento dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria riconosciuta e vigilata dall’ordinamento.
Il riferimento normativo principale, sotto il profilo soggettivo, è l’articolo 99 del Regio decreto n. 1265/1934, che individua le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza. A tale elenco si affiancano le professioni eventualmente individuate con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ruolo della normativa europea
A livello unionale, la Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare dall’Iva le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, come definite dai rispettivi ordinamenti interni. Ne deriva che il diritto europeo non impone un’elencazione uniforme delle professioni sanitarie, ma rimette agli Stati la scelta di quali figure professionali riconoscere ai fini dell’esenzione.
Questo significa che la qualificazione fiscale dell’attività non dipende soltanto dal contenuto sostanziale della prestazione, ma dal riconoscimento formale attribuito dalla legislazione nazionale.
Massoterapista: attività vigilata e Iva esente
Alla luce di tale quadro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici rientra tra le arti ausiliarie espressamente indicate nell’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie. Si tratta, quindi, di una figura professionale soggetta a vigilanza sanitaria, sebbene non autonoma rispetto alle professioni sanitarie principali.
Proprio questo inquadramento normativo consente di soddisfare il requisito soggettivo richiesto per l’esenzione. Qualora la prestazione sia effettivamente riconducibile ad attività di diagnosi, cura o riabilitazione della persona, risulta integrato anche il requisito oggettivo. In tali condizioni, le prestazioni rese dal massoterapista sono esenti da Iva.
L’esenzione presuppone naturalmente il possesso di un titolo abilitante idoneo allo svolgimento dell’attività, in quanto la vigilanza sanitaria rappresenta elemento essenziale per il riconoscimento del regime di favore.
Osteopata: riconoscimento normativo incompleto
Diversa è la situazione dell’osteopata. La professione è stata prevista dalla Legge 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie e introdotto nuove figure nell’ordinamento. Tuttavia, il percorso istitutivo non si è ancora completato: manca l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti e non è stato istituito l’albo professionale.
In assenza di tali passaggi attuativi, l’osteopata non può essere considerato, allo stato attuale, una professione sanitaria pienamente istituita né un’arte ausiliaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del Testo unico. Non risultano, inoltre, decreti ministeriali che ne abbiano riconosciuto la rilevanza ai fini dell’esenzione Iva.
Di conseguenza, le prestazioni rese dagli osteopati sono soggette all’aliquota Iva ordinaria.
Chiropratico: figura prevista ma non istituita
Un’analoga conclusione riguarda il chiropratico. Anche questa figura è stata menzionata dalla Legge 3/2018, ma il procedimento di concreta istituzione della professione non è mai stato avviato. Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, la chiropratica non è attualmente configurabile come professione sanitaria riconosciuta né come arte ausiliaria soggetta a vigilanza.
L’assenza di un inquadramento normativo compiuto comporta l’impossibilità di applicare l’esenzione Iva. Anche in questo caso, pertanto, le prestazioni professionali restano imponibili secondo il regime ordinario.
Chinesiologo: ambito sportivo e non sanitario
Per quanto concerne il chinesiologo, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.lgs. 36/2021, che regola le professioni in ambito sportivo. L’attività del chinesiologo è orientata alla promozione dell’attività motoria, al miglioramento dello stile di vita e al benessere fisico, senza sconfinare nelle competenze tipiche delle professioni sanitarie regolamentate.
Proprio questa collocazione normativa, esterna all’area sanitaria vigilata, impedisce di soddisfare il requisito soggettivo richiesto per l’esenzione. Anche le prestazioni del chinesiologo, quindi, sono soggette a Iva nella misura ordinaria.
Le modalità di fatturazione
La risoluzione chiarisce infine il profilo documentale. Per le prestazioni rese dal massoterapista, in quanto qualificabili come sanitarie e detraibili, opera il divieto di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio, previsto dall’articolo 10-bis del DL 119/2018 e dall’articolo 9-bis del DL 135/2018. Tali prestazioni possono essere documentate secondo le modalità previste per il Sistema Tessera Sanitaria.
Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi, non essendo qualificate come sanitarie ai fini fiscali e non risultando detraibili come spese mediche, devono essere fatturate in modalità elettronica e scontano l’Iva ordinaria.
Per le attività di massoterapia esenzione iva
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate conferma che l’elemento decisivo ai fini dell’esenzione Iva è il riconoscimento formale della professione nell’ambito dell’ordinamento sanitario. In mancanza di tale riconoscimento, anche attività che presentano contenuti potenzialmente terapeutici restano assoggettate al regime impositivo ordinario e agli obblighi di fatturazione elettronica.