string(14) "sidebar attiva"
Novità Iva
Scritto da:
22 Settembre 2023
4 Minuti di lettura

Esenzione IVA per la remunerazione aggiuntiva alle farmacie

Scarica il pdf

Il 15 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una risposta (n. 2) a un’istanza di consulenza giuridica da parte di un’associazione riguardante il trattamento fiscale IVA della remunerazione aggiuntiva prevista per il rimborso dei farmaci del Sistema Sanitario Nazionale (Ssn). Questa remunerazione era stata inizialmente introdotta come misura di emergenza nel decreto “Sostegni” a causa della pandemia di COVID-19 e successivamente resa permanente dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 532, legge n. 197/2022).

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che questa remunerazione aggiuntiva, che ha l’obiettivo di sostenere le farmacie, non è soggetta all’IVA. Questa decisione si basa sul fatto che la remunerazione è stata erogata come parte di una misura di sostegno alle imprese, che includeva anche contributi a fondo perduto, per gli anni 2021 e 2022. Pertanto, questa remunerazione è esclusa dall’applicazione dell’IVA.

Caso specifico di esenzione IVA per la remunerazione aggiuntiva alle farmacie

L’associazione aveva sottolineato che questa esenzione dall’IVA si applicava anche alla remunerazione aggiuntiva prevista dalla legge di Bilancio 2023. La quale aveva citato precedenti documenti di prassi amministrativa che confermavano questa interpretazione.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli stessi interpelli citati dall’associazione avevano stabilito che la remunerazione relativa al rimborso dei farmaci del Ssn. Originariamente prevista nel decreto “Sostegni” e attuata da un decreto ministeriale del 11 agosto 2021, non era rilevante ai fini dell’IVA.

Inoltre, è stato richiamato il comma 532 della legge di Bilancio 2023, insieme a un decreto attuativo del 30 marzo 2023. La quale ha confermato questa remunerazione per “salvaguardare la rete di prossimità” rappresentata dalle farmacie. Questo sostegno è stato confermato anche sulla base della sperimentazione iniziale e quindi è conforme alla disposizione originaria del decreto “Sostegni”.

La remunerazione non comporta modifica ai prezzi dei farmaci

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche la remunerazione aggiuntiva “a regime” non influisce sulla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata. Inoltre non comporta alcuna modifica ai prezzi dei farmaci.

Infine, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto un limite massimo di spesa. Oltre alla possibilità di recupero delle somme erogate nel caso di esaurimento delle risorse.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la non rilevanza ai fini IVA stabilita in precedenza per la remunerazione relativa al rimborso dei farmaci del Ssn. Essa si applica anche alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di Bilancio 2023.

Articoli correlati
3 Maggio 2024
Spese sanitarie, la deducibilità vale sulla cassa

Se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga direttamente le spese sanitarie per...

3 Maggio 2024
In campo del contenzioso tributario aggiornate le avvertenze

Dopo le modifiche al campo del contenzioso tributario, vengono aggiornate le Avvertenze...

3 Maggio 2024
Scelta di allineamento fiscale, correzione con limiti

L'adesione a un regime consolidato tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva non...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto