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Novità Iva
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24 Ottobre 2025
5 Minuti di lettura

Dipendenti eletti in Comune: i rimborsi ai datori di lavoro non pagano l’IVA

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Agenzia delle Entrate, risposta n. 261 del 9 ottobre 2025

Il principio chiarito: i rimborsi per permessi elettorali non rientrano nel campo IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, ha chiarito che le somme rimborsate dagli enti pubblici ai datori di lavoro per compensare le retribuzioni corrisposte ai dipendenti che usufruiscono di permessi retribuiti per svolgere un mandato elettivo non sono soggette a IVA.

Tali rimborsi, infatti, non costituiscono una prestazione di servizi a titolo oneroso, poiché manca il rapporto di corrispettività tra le parti, ossia non vi è uno scambio economico legato a una prestazione.

Il dubbio interpretativo dopo la riforma del 2025

Il chiarimento nasce a seguito della modifica normativa introdotta dal D.L. n. 131/2024, che ha abrogato dal 1° gennaio 2025 l’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988.
Questa disposizione prevedeva l’esclusione da IVA per i casi di prestito o distacco di personale, nei quali veniva versato unicamente il rimborso del relativo costo.

L’abrogazione è stata necessaria per recepire la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-94/19 dell’11 marzo 2020), che aveva ritenuto tale esenzione incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, la quale elenca in modo tassativo le operazioni imponibili ai fini IVA.

Da qui il dubbio di un Comune:

“I permessi retribuiti dei dipendenti che ricoprono cariche elettive devono essere trattati come distacchi di personale e quindi assoggettati a IVA?”

Riferimenti normativi: il TUEL tutela il diritto ai permessi elettorali

L’Agenzia richiama gli articoli 79 e 80 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che stabiliscono che:

  • i lavoratori eletti a cariche pubbliche hanno diritto a permessi retribuiti;
  • il datore di lavoro anticipa le somme relative alle giornate di assenza;
  • tali importi vengono rimborsati dal Comune o dall’ente presso cui il dipendente esercita il mandato elettivo.

Questi rimborsi, precisa l’Agenzia, non generano alcuna prestazione di servizio: si tratta di un mero trasferimento economico compensativo, finalizzato a non gravare il datore di lavoro dei costi legati ai permessi del dipendente eletto.

Perché i rimborsi non sono prestazioni di servizi ai fini IVA

Secondo l’articolo 3 del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), costituiscono prestazioni di servizi solo le attività svolte a fronte di un corrispettivo economico derivante da un contratto o da un’obbligazione di fare, non fare o permettere.

L’Agenzia, anche sulla base della giurisprudenza comunitaria, ribadisce che il presupposto oggettivo dell’imposta si verifica soltanto quando:

  • esiste un nesso diretto tra il pagamento e l’attività resa;
  • l’operazione comporta un vantaggio economico per chi effettua la prestazione.

Nel caso dei rimborsi ai datori di lavoro, nessuna di queste condizioni è soddisfatta:

  • il datore non svolge alcuna prestazione per l’ente pubblico;
  • il rimborso non rappresenta un guadagno, ma solo la restituzione di un costo sostenuto;
  • non vi è reciprocità o sinallagmaticità tra le parti.

Le differenze rispetto ai distacchi di personale

Con la circolare n. 5/E del 2025, l’Agenzia aveva già chiarito i criteri per individuare i casi in cui il distacco di personale è soggetto a IVA, in particolare quando:

  • il distacco avviene nell’interesse economico del distaccante;
  • è previsto un corrispettivo per la prestazione;
  • l’operazione rientra nell’ambito dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003.

I rimborsi per permessi elettorali, tuttavia, non rientrano in tali fattispecie.
Essi si limitano a compensare il datore di lavoro per le somme anticipate, senza generare alcuna prestazione di servizio e senza finalità economiche.

L’obiettivo del rimborso: garantire la partecipazione democratica

L’Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre che il meccanismo dei rimborsi previsti dal TUEL risponde a una finalità pubblica e istituzionale, non commerciale:
permettere ai cittadini eletti di esercitare liberamente il proprio mandato, senza penalizzare né loro né i rispettivi datori di lavoro.

In altre parole, il rimborso costituisce uno strumento di equilibrio tra il diritto al lavoro e il diritto alla partecipazione democratica, e non un’operazione economica rilevante ai fini fiscali.

Dell’Agenzia delle Entrate

In base all’analisi normativa e giurisprudenziale, l’Agenzia conclude che:

“I rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per le retribuzioni e assicurazioni relative ai permessi concessi ai dipendenti eletti non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso.”

Pertanto, non si applica alcuna imposizione IVA, né si configura un’operazione imponibile o esente: l’importo rimborsato ha natura meramente restitutoria, e non commerciale.

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