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Novità Iva
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3 Ottobre 2025
4 Minuti di lettura

Detrazione Iva forfetaria al 6,4% per la cessione del legno

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Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) definisce le aliquote di compensazione applicabili per i periodi 2024 e 2025 dai contribuenti che aderiscono al regime speciale di detrazione forfetizzata.

Aliquota fissata al 6,4% per il biennio 2024-2025

Per i produttori agricoli che applicano il regime speciale, l’aliquota di compensazione dell’Iva relativa alle cessioni di legno e legna da ardere è stabilita al 6,4%.
La misura è contenuta nel decreto Mef del 6 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2025.

Il quadro normativo di riferimento

Il regime speciale agricolo e ittico è disciplinato dall’articolo 34, comma 1, del decreto Iva, che prevede:

  • la possibilità di applicare una detrazione forfetizzata dell’Iva sulla vendita dei prodotti elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al decreto stesso;
  • le percentuali di compensazione sono fissate con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche agricole.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 662, legge n. 145/2018) ha introdotto inoltre l’obbligo di aggiornamento annuale delle aliquote di compensazione relative al legno e alla legna da ardere, entro il 31 gennaio, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui.

Le aliquote negli anni precedenti nella cessione del legno

  • 2020, 2021, 2022 → aliquota fissata al 6,4% per le cessioni di legno e legna da ardere (escluso legno tropicale).
  • 2023 → nessun decreto adottato, quindi assenza di aggiornamento.

Le nuove regole per il 2024-2025 per la cessione del legno

Il decreto Mef del 6 agosto 2025 stabilisce che, per il biennio 2024-2025, resti valida l’aliquota del 6,4% di compensazione applicabile alle seguenti tipologie di prodotti (Tabella A, parte prima, nn. 43 e 45 del decreto Iva):

  • Legna da ardere: in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine, cascami di legno e segatura (v.d. 44.01).
  • Legno semplicemente squadrato, escluso quello tropicale (v.d. 44.04).

Decorrenza: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

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