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Novità Iva
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26 Giugno 2025
4 Minuti di lettura

Assistenza farmaceutica e SSN: IVA nel nuovo sistema di remunerazione

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Data: 20 giugno 2025 La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti novità nel sistema di remunerazione delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), modificando le modalità di compenso per la dispensazione dei farmaci. Nonostante il nuovo sistema preveda una struttura articolata di quote fisse e variabili, tutte le componenti del compenso restano soggette a IVA, con aliquota agevolata al 10%.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

A partire dal 1° marzo 2024, la Legge n. 213/2023 ha ridefinito il sistema di remunerazione delle farmacie in convenzione con il SSN. Il nuovo modello prevede:

  • Quota variabile pari al 6% del prezzo al pubblico del farmaco, al netto dell’IVA.
  • Quote fisse diversificate in base alla fascia di prezzo del farmaco.
  • Quota aggiuntiva per ogni confezione di farmaco presente nelle liste di trasparenza.

Queste voci costituiscono nel loro insieme il corrispettivo spettante alla farmacia per la fornitura del farmaco, che, essendo un’operazione a titolo oneroso, rientra tra le operazioni imponibili ai fini IVA.

L’inquadramento IVA delle nuove remunerazioni

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025, ha chiarito che le quote spettanti alle farmacie per la cessione di farmaci in regime SSN:

  • Costituiscono la base imponibile IVA, poiché rappresentano il corrispettivo della prestazione.
  • Sono assoggettate all’aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell’art. 114, Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972.

Questo vale anche per le maggiorazioni previste per specifiche tipologie di farmacie, come quelle rurali o a basso fatturato.

Requisiti per l’imponibilità IVA nell’assistenza farmaceutica

Perché un’operazione rientri nel campo di applicazione IVA, devono sussistere tre presupposti:

  1. Soggettivo: il soggetto è un operatore economico (in questo caso, la farmacia).
  2. Oggettivo: si tratta di una cessione di beni a titolo oneroso (es. farmaci).
  3. Territoriale: l’operazione è effettuata sul territorio italiano.

Il principio del sinallagma contrattuale è centrale: l’operazione è imponibile solo se vi è uno scambio diretto tra prestazione e controprestazione.

Il quadro normativo europeo e nazionale

A livello europeo, la Direttiva IVA 2006/112/CE (artt. 2 e 73) stabilisce che:

  • La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo effettivamente percepito.
  • Anche le sovvenzioni legate al prezzo concorrono alla formazione della base imponibile.

Nel diritto interno, ciò trova riscontro negli articoli 2 e 13 del DPR n. 633/1972, secondo cui ogni componente del compenso pattuito (incluse spese e integrazioni) concorre alla determinazione dell’imponibile.

Remunerazione aggiuntiva per farmacie a basso fatturato

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 227, lettere a), b) e c)) prevede ulteriori quote fisse aggiuntive per:

  • Farmacie con fatturato SSN inferiore a determinate soglie.
  • Farmacie rurali o ubicate in aree disagiate.

Queste somme, sebbene legate a condizioni soggettive, rientrano nel corrispettivo della cessione del farmaco e sono quindi anch’esse soggette a IVA al 10%.

Un sistema più equo, ma fiscalmente complesso

Il nuovo sistema di remunerazione mira a:

  • Garantire sostenibilità economica al SSN.
  • Supportare le farmacie con minori entrate, in particolare quelle situate in aree meno servite.

Tuttavia, la natura fiscale delle somme percepite rimane inalterata: tutte le componenti della remunerazione, fisse o variabili, sono imponibili ai fini IVA, con l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.

Ulteriori approfondimenti utili

  • Consulenza giuridica n. 5/2025 dell’Agenzia delle Entrate
  • Legge di Bilancio 2024, art. 1, commi 225-227
  • DPR n. 633/1972, art. 1, 2, 13, 114
  • Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 2 e 73
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