Con Sentenza 19 marzo 2009, n. 6620, la Corte di Cassazione ha statuito che, con riferimento all’indebita detrazione d’imposta IVA relativa a fatture attestanti operazioni economiche inesistenti, l’infrazione commessa dal contribuente ha valenza oggettiva.
Ne deriva che, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita detrazione al dichiarante, su quest’ultimo graverà l’onere di provare la fonte legittima della detrazione, dimostrando che l’operazione commerciale di riferimento è effettivamente avvenuta.
Il contribuente, quindi, non potrà invocare di avere agito in buona fede, sostenendo di ignorare di avere intrattenuto rapporti economici con un’impresa fittizia (“cartiera”).
Fonte: www.seac.it
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