Con Circolare 3 giugno 2010, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi in merito alla compilazione del modello F24, con particolare attenzione al caso di compensazioni IVA.
Di seguito si elencano i principali chiarimenti al fine di poter beneficiare della compensazione stessa:
- è ammessa la compensazione IVA su IVA solo se il debito è sorto successivamente al credito. Diversamente se il debito è sorto prima del credito non è ammessa la compensazione interna (IVA su IVA) ma solo quella esterna (in F24): quest’ultima risente quindi delle limitazioni in materia di compensazione (euro 10.000/euro 15.000);
- il codice identificativo “62” (“soggetto diverso dal fruitore del credito”) non va utilizzato nel caso di IVA di gruppo o regime di trasparenza;
- le società che utilizzano in compensazione il credito derivante dalla riattribuzione delle ritenute che residuano dopo lo scomputo dall’IRPEF dovuta dai singoli soci o associati devono indicare quale anno di riferimento, l’anno d’imposta relativo alla dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Fonte: www.seac.it
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