Con Risoluzione 23 marzo 2007 n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, alle autovetture aziendali utilizzate dai dipendenti, alla luce delle recenti novità introdotte in materia dal Decreto Legge n. 262/2006.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha disposto che per i veicoli utilizzati dai dipendenti per fini esclusivamente aziendali (e nel caso specifico per visitare i clienti):
- i costi sostenuti sono completamente indeducibili;
- l’IVA è detraibile se e nella misura in cui l’auto è impiegata nell’esercizio di impresa.
Tale trattamento è riconducibile al fatto che le vetture così utilizzate non risultano, normativamente, strumentali. Ai fini della “strumentalità”, cui conseguono totale deducibilità del costo e totale detraibilità dell’IVA, infatti, non rileva l’organizzazione dell’impresa, ma il fatto che senza l’auto risulta impossibile esercitare l’attività; condizione che nel caso specifico non risulta soddisfatta.
Fonte: www.seac.it
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