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Novità Iva
13 Settembre 2010

Trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni sanitarie fornite dalle cliniche private non convenzionate

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Con la Risoluzione n. 87 del 20 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate si è occupata del trattamento fiscale delle prestazioni di diagnosi e cura fornite in regime ambulatoriale e di ricovero dalle case di cura non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti interpretazioni dell’amministrazione finanziaria, ha affermato che l’esenzione dall’IVA è comunque applicabile alle prestazioni di natura sanitaria rese da medici e da esercenti professioni sanitarie a pazienti non ricoverati.

Le fatture sono esentate dall’IVA, pertanto, se emesse nei confronti dei pazienti in relazione a prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente da medici e paramedici che operano all’interno della casa di cura non convenzionata, per conto della struttura sanitaria medesima. Le prestazioni rese, invece, nei confronti di soggetti ricoverati dovranno essere assoggettate all’IVA, sia che si tratti di prestazioni collegate all’assistenza ed all’alloggio, sia che si tratti di prestazioni più propriamente attinenti alla diagnosi ed alla cura.  

Inoltre, le prestazioni fornite direttamente dalla casa di cura, per il tramite del professionista, devono essere fatturate dalla struttura sanitaria, mentre le prestazioni di natura sanitaria rese dai professionisti, nei locali della casa di cura, ma in virtù di un rapporto diretto con il paziente, devono essere fatturate dal professionista oppure dalla struttura sanitaria in nome e per conto del professionista.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può effettuarsi una separazione ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 tra l’attività consistente nelle prestazioni di ricovero e cura, tipica della casa di cura, e l’attività relativa alle prestazioni rese ambulatorialmente dagli operatori sanitari liberi professionisti che operano all’interno della casa di cura medesima, in quanto pur trattandosi di attività assoggettate ad un diverso regime IVA, sono riconducibili ad un unico codice della classificazione ATECO.       

 

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