Con Risoluzione 29 aprile 2008, n. 178, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da un soggetto non residente.
Nel caso oggetto di interpello, una società non residente fornisce ad una società italiana servizi di consulenza strategica, di marketing, legale, amministrativa e fiscale. Secondo l’istante tali servizi non possono essere considerati propriamente “di consulenza”, in quanto, pur avendo un contenuto intellettuale, essi richiedono una consistente organizzazione di mezzi da parte del prestatore. Per tale motivo la società italiana ritiene che essi non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, ma sono da considerarsi prestazioni “generiche” e pertanto fuori campo IVA in Italia.
L’Agenzia, pur non fornendo una soluzione al caso prospettato (in quanto questione di fatto estranea all’interpello) riprende quanto più volte affermato dalla Corte di Giustizia secondo la quale ciò che rileva, da un punto di vista fiscale è la natura e la finalità della prestazione. L’assistenza tecnica e legale non è tipica dell’attività dell’avvocato o dell’ingegnere, ma di ogni altra attività “analoga” da chiunque altro effettuata. Un’attività deve ritenersi “analoga” quando persegue la medesima finalità.
Detta “analogia” non è ravvisabile, invece, nelle prestazioni in cui sia preminente l’organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali. L’attività di consulenza si concretizza nell’enunciazione di giudizi o pareri e pertanto prevale il profilo intellettuale della prestazione.
Fonte: www.seac.it
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