Con Risoluzione 11 dicembre 2009, n. 283, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento ai fini IVA delle prestazioni relative ai servizi bancari in outsurcing.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, che ha richiamato la Sentenza della Corte UE n. C-2/95 del 1997, per la valutazione delle prestazioni rese da una società operante nel settore della fornitura di servizi alle banche, l’elemento discriminante da considerare è il grado di responsabilità del prestatore; pertanto:
- i servizi relativi alla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (ad esempio, mettere a disposizione di una banca un sistema informatico), senza che ci sia l’intervento del prestatore nelle procedure di esecuzione, sono imponibili ai fini IVA;
- i servizi che si estendono alle procedure di esecuzione delle operazioni bancarie e fanno emergere un alto livello di responsabilità del prestatore, sono considerate, invece, esenti ai fini IVA ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
Si ricorda, infine, che alcune prestazioni di servizi possono considerarsi “accessorie” ad operazioni principali esenti e, pertanto, soggette allo stesso trattamento fiscale di queste ultime (art. 12, D.P.R. n. 633/1972).
Fonte: www.seac.it
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