Con Risoluzione 18 gennaio 2007, n. 5, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’ambito di applicazione dell’esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, conseguente alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri prevista per i soggetti che operano nella grande distribuzione (Legge n. 311/2004) e per i contribuenti che effettuano commercio al minuto ed attività assimilate (D.L. n. 223/2006).
Focalizzando l’attenzione sulla previsione di cui al D.L. n. 223/2006 l’Amministrazione ha chiarito che l’obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi non sostituisce quello di loro certificazione fiscale, con la conseguenza che resta fermo l’obbligo di emettere gli scontrini/ricevute fiscali. Costituiscono eccezione le imprese che operano nella grande distribuzione, per le quali invece la comunicazione dei corrispettivi sostituisce anche l’obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Si ricorda, tuttavia, che l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non decorre dal 1º gennaio 2007 come inizialmente previsto, ma da data che verrà individuata con apposito Provvedimento che l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare entro il 1º giugno 2008.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale