Con Risoluzione 8 aprile 2009, n. 99, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla indetraibilità dell’IVA inerente le spese sostenute per trasformare un fabbricato abitativo in ufficio per svolgere la propria attività professionale.
Da punto di vista della deducibilità dei costi sostenuti, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato invece che:
- le spese non incrementative per la ristrutturazione del fabbricato sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili;
- le spese incrementative sono interamente deducibili seguendo i criteri utilizzati per la quota di ammortamento dell’immobile cui si riferisce.
Fonte: www.seac.it
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