Con Risoluzione 7 aprile 2008, n. 143, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di territorialità dell’IVA relativamente al caso, oggetto di interpello, di progettazione di una scheda elettronica.
Secondo l’Amministrazione finanziaria è innanzitutto necessario qualificare correttamente la prestazione oggetto del contratto. La progettazione di una scheda elettronica e l’elaborazione della documentazione necessaria per la sua realizzazione, rappresenta, ai fini IVA, una prestazione di consulenza tecnica e non un trasferimento di proprietà intellettuale.
Ciò significa che nel momento in cui tale prestazione è resa nei confronti di un committente extra UE, come nel caso di specie, indipendentemente dal luogo di utilizzo della scheda elettronica, la prestazione non si considera effettuata in Italia e pertanto è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del requisito di territorialità di cui all’art. 7, comma 4, lett. f), D.P.R. n. 633/72.
Fonte: www.seac.it
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