Con Sentenza 19 febbraio 2009, la Corte di Giustizia UE si è espressa in materia di territorialità ai fini IVA, ed in particolare ha fornito indicazioni in merito alla corretta individuazione del luogo di imposizione delle prestazioni di servizi.
In particolare, i giudici comunitari precisano che la presenza del rappresentante fiscale in Italia non comporta, per la società estera, lo status di soggetto residente; pertanto, la rivendita ai propri clienti esteri di prestazioni (pubblicitarie nel caso in esame) acquistate in Italia, non obbliga la società agli adempimenti IVA in quanto le operazioni non possono considerarsi territoriali.
Fonte: www.seac.it
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