La Corte di Cassazione, con Sentenza 5 marzo 2007, n. 5006, nel rigettare un ricorso avverso un avviso di rettifica ai fini IVA presentato da un commerciante di beni alimentari che aveva detratto i costi relativi a premi elargiti ad alcuni clienti, ha affermato che la variazione d’imposta di cui all’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, riguarda solamente gli sconti da questi effettuati ed ha altresì fornito importanti chiarimenti circa la distinzione tra sconti, che danno diritto a tale agevolazione, dalle altre promozioni.
Secondo i giudici il legislatore ha previsto due specifiche condizioni per poter fruire della variazione d’imposta e cioè che il commerciante pratichi uno sconto sul prezzo di vendita e che tale sconto derivi da un accordo (verbale o scritto). Per sconto deve intendersi quell’operazione che incide direttamente sul prezzo del bene, riducendone l’ammontare, mentre un premio è un semplice incentivo riconosciuto al cliente per incentivarlo a futuri acquisti.
Fonte: www.seac.it
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