Con Sentenza 27 gennaio 2010, n. 1688, la Corte di Cassazione ha stabilito che all’automobilista che ha subito un danno al veicolo devono essere risarcite tutte le spese sostenute: l’assicurazione è, quindi, tenuta a rimborsare le spese comprensive di IVA, anche se la riparazione non è ancora avvenuta, salvo che il danneggiato non abbia diritto al rimborso o alla detrazione IVA.
Infatti, il risarcimento del danno ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.
Fonte: www.seac.it
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