Con Risoluzione 24 agosto 2007, n. 238 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di chiedere a rimborso, da parte di un cliente estero, l’IVA addebitatagli per rivalsa da un fornitore nazionale.
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, sussistendone le condizioni, il soggetto estero può avvalersi della procedura di rimborso dell’IVA di cui all’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, anche qualora l’imposta sia indetraibile per il fornitore italiano che risulta, nel caso prospettato dall’istante, l’unico fruitore degli acquisti dei beni e dei servizi consumati (viaggi, pernottamenti, ristorazione) riaddebitati nel costo complessivo della fattura fatta al fornitore estero.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale