Con Sentenza 26 novembre 2007, n. 24560, la Corte di Cassazione ha statuito che non sono assoggettabili ad IVA i rimborsi ricevuti dalle imprese immobiliari che hanno garantito i canoni minimi di locazione sugli appartamenti venduti ad enti pubblici.
Il caso riguarda le società immobiliari che vendevano appartamenti ad enti pubblici con canoni minimi di locazione garantiti per un certo periodo. Se successivamente questi non raggiungevano la quota stabilita, la stessa immobiliare anticipava a questi enti pubblici il denaro per poi rivalersi sulla finanziaria.
Secondo la Corte, nel caso in esame si è di fronte ad un “contratto di cessione di rischio” rientrante, pertanto, nello schema tipico del contratto di assicurazione e non di una prestazione di servizi. Pertanto, a norma dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, non è dovuta l’IVA sulla somma ricevuta quale rimborso per il verificarsi dell’evento-danno (canone percepito inferiore al canone pattuito).
Fonte: www.seac.it
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