NULL
Novità Iva
11 Luglio 2005

Rimborsi IVA: perentorietà del termine

Scarica il pdf

Con Sentenza 3 maggio 2005, n. 9142, la Corte di Cassazione ha sancito la perentorietà del termine di presentazione delle istanze di rimborso IVA da parte dei soggetti senza stabile organizzazione in Italia.

La scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui cade il trimestre di riferimento, contenuta nell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, infatti, alla luce anche del disposto dell’VIII Direttiva Ce, va inteso nel senso della decadenza dal diritto, nel caso di mancato rispetto del termine.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
19 Giugno 2026
Case occupate e canoni di locazione non percepiti: come indicare il credito d’imposta

Inquilino moroso, occupazione abusiva e recupero delle imposte versate sui canoni non...

19 Giugno 2026
Bonus carburante pesca 2026: definite le regole per accedere al credito d’imposta

È ufficialmente operativo il bonus carburante destinato alle imprese del settore della...

19 Giugno 2026
Da studio associato a STP: il costo fiscale delle partecipazioni non cambia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, ha chiarito un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto