NULL
Novità Iva
11 Luglio 2005

Rimborsi IVA: perentorietà del termine

Scarica il pdf

Con Sentenza 3 maggio 2005, n. 9142, la Corte di Cassazione ha sancito la perentorietà del termine di presentazione delle istanze di rimborso IVA da parte dei soggetti senza stabile organizzazione in Italia.

La scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui cade il trimestre di riferimento, contenuta nell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, infatti, alla luce anche del disposto dell’VIII Direttiva Ce, va inteso nel senso della decadenza dal diritto, nel caso di mancato rispetto del termine.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
11 Settembre 2026
Crisi d’impresa, cessione e debiti fiscali: esonero confermato

Nella crisi d'impresa la cessione di un’azienda nell’ambito di un accordo di...

11 Settembre 2026
Zes Unica e investimenti: il leasing prima della comunicazione

Il credito d’imposta Zes Unica può essere riconosciuto anche per un investimento...

11 Settembre 2026
Pensione tedesca esente: niente Irpef in Germania e neppure in Italia

La parte di pensione di sicurezza sociale tedesca che risulta esente in Germania sulla...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto