Con Risoluzione 27 maggio 2009, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di noleggio di auto rese all’estero da una società con sede in un altro Paese della Comunità Europea ma che acquista servizi da fornitori italiani, non assumono rilevanza ai fini IVA in Italia ma nel Paese di residenza della società.
L’Amministrazione finanziaria, nel chiarire che il semplice noleggio di automobili non è soggetto alla disciplina IVA riguardante le agenzie di viaggio, ha poi specificato che la società non residente potrà recuperare l’IVA assolta in Italia:
- attraverso il rimborso diretto (ai sensi dell’articolo 38-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- nominando un rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972).
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale