Con Risoluzione 10 ottobre 2008, n. 380, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del meccanismo del “reverse charge”, nonché alle aliquote IVA applicabili nel rapporto tra società consortile e società consorziate, in caso di aggiudicazione di un appalto edile.
Nello specifico è stato precisato che:
- non trova applicazione il meccanismo del “reverse charge”, relativamente alla fatturazione relativa alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e adeguamento tecnologico di un immobile, appaltati dalla società consortile alle consorziate;
- è possibile applicare l’IVA agevolata del 10% per le cessioni di beni (escluse le materie prime e i semilavorati) e per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, ma non agli interventi di manutenzione straordinaria;
- va applicato il “reverse charge” nell’ambito della fatturazione da parte dei soggetti terzi (fornitori o società consorziate) relativa a beni e servizi resi nei confronti della società consortile, in quanto si configurano come subappalti.
Fonte: www.seac.it
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