Il sottosegretario all’Economia rispondendo all’interrogazione 5-00753 presentata alla Commissione Finanze della Camera ha fornito precisazioni circa l’applicabilità del reverse charge alle prestazioni fornite da società del settore telefonico ed elettrico che in base a contratto di appalto realizzano infrastrutture mediante la posa di cavi sotterranei ed aerei per il collegamento telefonico ed elettrico.
Nel ribadire che il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi nel settore edile, rese in dipendenza di contratti di subappalto, riconducibili alle attività elencate nella sezione F della tabella ATECOFIN, è stato chiarito che sono da ricomprendere nel settore edile anche le imprese che utilizzano il codice 45.34.0 (altri lavori di installazione).
Non così le società che svolgono le attività classificate con i codici 32.20.2 e 32.20.3, che esercitano prevalentemente operazioni di fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni (fax, centralini automatici, radiotelefoni, router e sistemi di telecomunicazioni).
Fonte: www.seac.it
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